Presentazione
dell'opera
Il presente
codice raccoglie la normativa statale di riferimento in materia di ordinamento
e mercato del turismo, aggiornata alle recenti indicazioni contenute nel D.Lgs.
n. 79/2011.
Con il c.d.
"Codice del Turismo" (G.U. n. 129 del 6 giugno 2011) è stata data
attuazione alla delega prevista dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005,
nonché alla Direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di
rivendita e di scambio.
Assumendo a
riferimento l’obiettivo del codice, che intende semplificare e riordinare la
situazione normativa di riferimento nel settore del “turismo”, l’opera offre
una disamina complessiva dei principali ambiti di espressione del fenomeno
turistico indicando, sia da un punto di vista dottrinale che normativo, gli
aspetti che lo tipizzano ed offrendo al lettore i riferimenti legislativi di
più diretto rilievo.
Nel contempo, l’opera individua le innovazioni apportate dal codice al panorama
vigente.
Il volume
dedica la prima parte al turismo e la seconda parte alla normativa di settore;
il tutto è corredato da indice cronologico.
Il Curatore
Maria Teresa
Rennis, avvocato,
socio dello studio Fiumanò & Partners, sede di Pistoia; specializzato nel
campo della contrattualistica, del diritto societario, del diritto degli
appalti e nel diritto del turismo. Ha pubblicato per riviste amministrative,
come “Prime Note” e, tra gli altri, annovera tra le sue pubblicazioni nel
settore degli appalti il volume “il Project financing nel codice dei contratti
– analisi giuridico-amministrativa, economico-finanziaria tributaria”
(Giappichelli Editore, 2007).
In particolare, con riferimento al diritto del turismo, è stata consulente
dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) – oggi Agenzia Nazionale –
con sede in Roma nonché formatore e docente anche di progetti, di approvazione
ministeriale nel settore tra cui, di recente un progetto nazionale finanziato
dal Ministero dello Sviluppo Economico, denominato Check up diritti realizzato
da alcune delle più importanti associazioni nazionali dei consumatori.
La
collana
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DEI PRINCIPI GENERALI
ART. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale,
norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in
materia di turismo ed altre nome in materia riportabili alle competenze dello
Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle
disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento
dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
ART. 2
(Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)
1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo e'
consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una
autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.
2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo e', altresi',
consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:
a) valorizzazione, sviluppo e competitivita', a livello interno ed
internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
b) riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana.
3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2,
sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro
delegato.
ART. 3
(Principi in tema di turismo accessibile)
1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura
che le persone con disabilita' motorie, sensoriali e intellettive possano fruire
dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al
medesimo livello di qualita' degli altri fruitori senza aggravi del prezzo.
Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di
temporanea mobilita' ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra
le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le
associazioni delle persone con disabilita' e le organizzazioni del turismo
sociale.
3. E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilita'
motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in
autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi
o riferibili alla loro disabilita'.
CAPO II
IMPRESE TURISTICHE
ART. 4
(Imprese turistiche)
1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle
che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la
commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi,
tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi
quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali,
concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni, e con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative
laddove previsto, costituiscono
condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni,
degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo
riservate all'impresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le
agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi
previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come definita dall'articolo
17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse
finanziarie a tal fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla
normativa vigente.
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno
Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere
autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia, secondo
il principio di reciprocita', previa iscrizione nel registro di cui al comma 2,
ed a condizione che
posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonche' dalle
linee guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
ART. 5
(Imprese turistiche senza scopo di lucro)
1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per
finalita' ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono
autorizzate ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 4, nel rispetto
delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se
appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra
di loro da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del
turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.
TITOLO VII
ORDINAMENTO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
ART. 54
(Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta
atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire
forme di collaborazione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.
ART. 55
(Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e' la
struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa
al settore turismo.
2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attivita' si avvale degli
altri organismi costituiti e delle societa' partecipate.
ART. 56
(Conferenza nazionale del turismo)
1. La Conferenza nazionale del turismo e' indetta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed e'
organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle
altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del
turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di
lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e
animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti
del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale.
4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee
guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle
intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le
istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna
Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233.
ART. 57
(Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del
turismo)
1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, e' un ente dotato di
personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive
modificazioni.
2. L'Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all'estero dell'immagine
unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione
anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.
3. L'Agenzia e' sottoposta alla diretta attivita' di indirizzo e vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
ART. 58
(Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)
1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che
operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato,
da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il
Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata
Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e
l'organizzazione del Comitato.
2. Il Comitato e' presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto
di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti
pubblici e privati operanti nel settore turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:
a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i
servizi del turista;
b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione
turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere
lo sviluppo turistico;
c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta
turistica nazionale;
d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno
confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza,
garantendo sul territorio pari opportunita' di propaganda ed una comunicazione
unitaria;
e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso
turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di
governo;
g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri
aggiuntivi per la finanza
pubblica e la relativa partecipazione e' a titolo gratuito.
CAPO II
PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA
ART. 59
(Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed
alberghiero)
1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, e' istituita l'attestazione
di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire,
ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria
attivita', abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo,
per l'alta qualita', la ricerca e la professionalita', alla formazione di
un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone
l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicita' della
relativa offerta. Ai medesimi fini e' altresi' istituita l'attestazione di
eccellenza turistica, denominata Maestro dell'ospitalita' italiana, da
attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria
attivita', abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per
l'alta qualita', la ricerca e la professionalita', alla formazione di
un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone
l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicita' della
relativa offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato e' autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale
e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' organizzative e
procedurali idonee al conferimento della 'attestazione di eccellenza turistica,
da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole
verificabilita'. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di
imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna
onorificenza.
3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale e' stata attribuita
l'attestazione di eccellenza turistica puo' utilizzarla, per un biennio, anche
a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare
dell'autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella
propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.
4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra
riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con
l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il
possesso della predetta attestazione da parte dell'impresa di ristorazione.
5. E' autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia
stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che
precedono nel portale Italia.it.
ART. 60
(Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine
dell'Italia)
1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la
valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto
riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale,
nonche' per la qualita' e durata dei servizi resi, hanno efficacemente
contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e
diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo.
2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
disciplina, con proprio decreto sul quale e' acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le modalita' organizzative e procedurali idonee al
conferimento dell'attestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi
di agevole verificabilita' individuati con riferimento ai parametri di cui al
comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese
da premiare ogni anno.
ART. 61
(Caratteristiche dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui all'articolo 60 comprende tre livelli crescenti:
stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro.
2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazioni e' fissato in 10 medaglie d'oro, 25
medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.
ART. 62
(Modalita' di attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del
turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delegato, sul quale e' acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione e' fatto da
una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro dallo stesso delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato,che la
presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo o
da un suo delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine
dell'Italia, ove esistente;
d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT o da un suo
delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore
turistico.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, e' a titolo gratuito.
ART. 63
(Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero)
1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli
italiani all'estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle
persone operanti all'estero che per il loro impegno e valore professionale,
nonche' per la qualita' e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in
Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro
Paese.
ART. 64
(Caratteristiche dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui all'articolo 63 comprende tre livelli crescenti:
medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro.
2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazione e' fissato in 10 medaglie d'oro, 25
medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.
ART. 65
(Modalita' di attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del
turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari
esteri.
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni e' fatto da
una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato che la
presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo o
da un suo delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine
dell'Italia;
d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo
delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e
professionalita' nel settore turistico;
f) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra persone in
possesso di elevata esperienza e professionalita' nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, e' a titolo gratuito.
CAPO III
LA QUALITA' DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
CARTA DEI SERVIZI
ART. 66
(Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale)
1. Al fine di aumentare la qualita' e la competitivita' dei servizi
turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'ambito delle attivita' istituzionali adottano la carta dei servizi
turistici da esse erogati.
2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali
modalita' e quali standard di qualita' si intendono garantire.
3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i
livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i
diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello
Stato.
ART.67
(Composizione delle controversie in materia di turismo)
1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle
controversie in materia di turismo, e' disciplinata dal decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale o arbitrale se cio' e' previsto da una clausola del contratto di
fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto
dal turista.
2. Resta salva la facolta' del turista di ricorrere a procedure di negoziazione
volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle
commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra
imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici,
istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29
dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno
facolta' di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di
conciliazione e' disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206.
ART. 68
(Assistenza al turista)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, nell'ambito
delle attivita' istituzionali, assicura l'assistenza al turista, anche
attraverso cali center. E' altresi' istituito lo sportello del turista, attivo
ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale
le persone fisiche e giuridiche, nonche' gli enti esponenziali per la
rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste
reclami nei
confronti di imprese ed operatori turistici per l'accertamento dell'osservanza
delle disposizioni previste nel presente codice.
2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'
del turismo assicura l'omogeneita' di informazioni in ordine ai diversi servizi
previsti per i turisti, anche attraverso l'individuazione di denominazioni
standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. E'
fatta salva la possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione
volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere
la istituzione di sportelli del turista la cui gestione puo' essere delegata
agli enti locali.
ART. 69
(Gestione dei reclami)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, ricevuta
l'istanza di cui all'articolo 68, avvia senza ritardo l'attivita' istruttoria,
informando contestualmente il reclamante, l'impresa o l'operatore turistico
interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e la
competitivita' del turismo puo' richiedere dati, notizie o documenti ai
soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai
soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta
giorni dalla ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento e' sospeso
fino alla scadenza del suddetto termine.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo comunica ai
soggetti di cui al comma 2 l'esito dell'attivita' istruttoria entro il termine
di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di
sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina
con regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell'ambito delle
attivita' istituzionali, che si conclude entro il termine di sessanta giorni
dalla ricezione del reclamo.
TITOLO VI
CONTRATTI
CAPO I
CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO
ART. 32
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici
definiti dall'articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel
territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario, di cui
all'articolo 33.
2. Il presente capo si applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati al di
fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni
previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206. Il tale caso il professionista e' obbligato a comunicare per iscritto
l'esclusione del diritto di
recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto di
recesso determina l'applicabilita' degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
ART. 33
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando
la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista,
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilita' di
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di
lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati
ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi
turistici disaggregati;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per
la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un
venditore o tramite un intermediario.
ART. 34
(Pacchetti turistici)
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti
tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui
all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze
ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico
non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
ART. 35
(Forma dei contratti turistici)
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma
scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una
copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore.
2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un
servizio turistico disaggregato, e' tenuto a rilasciare al turista i documenti
relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi
documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.
ART. 36
(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un
soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive il
contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione, diritti e
tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e
gli altri oneri posti a carico del turista;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da
versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine per il pagamento del
saldo; il suddetto importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui
all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda
da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave
inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze
convenute con il turista;
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della
partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e
la sua eventuale non conformita' alla regolamentazione dell'Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione,
la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneita' all'accoglienza di
persone disabili, nonche' le principali caratteristiche, la conformita' alla
regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto
turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del
viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti
eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente convenuti tra
l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad
un terzo;
o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento
o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in
relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 41.
ART. 37
(Informazione del turista)
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai
cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e
visto con l'indicazione dei termini per il
rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano
al turista per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali
dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici locali contattatili dal
turista in caso di difficolta';
c) recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in
caso di difficolta' in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per
stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo
soggiorno;
e) la facolta' di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle
spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio
in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le
indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla
stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle
modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto
qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate
al turista.
ART. 38
(Opuscolo informativo)
1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con
particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del
luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con
particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e
classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato
membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei
termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita'
da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze
per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per
l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista
deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto
di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali
commerciali o a distanza;
i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali
polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista
per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o
malattia, nonche' delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte
dal turista in relazione
al contratto.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e
l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilita', a meno che le
modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al
turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai
contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla
stipulazione.
3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi
divulgati su supporto elettronico o per via telematica.
ART. 39
(Cessione del contratto)
1. Il turista puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto,
ove comunichi per iscritto all'organizzatore o all'intermediario, entro e non
oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi
nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto turistico e le generalita' del
cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti
dell'organizzatore o dell'intermediario al pagamento del prezzo e delle spese
ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
ART. 40
(Revisione del prezzo)
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico
convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata espressamente prevista
nel contratto, anche con la definizione delle modalita' di calcolo, in
conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei
diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di
cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal
venditore.
2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al dieci per
cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2,
l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia'
versate alla controparte.
4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che
precedono la partenza.
ART. 41
(Modifiche delle condizioni contrattuali)
1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia
necessita' di modificare in modo significativo uno o piu' elementi del
contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi
dell'articolo 40.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista puo'
recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto
nell'articolo 42.
3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al
comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa
quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l'accetta
per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo
di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo
convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
ART. 42
(Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio)
1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagliarticoli 40
e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di
usufruire di un altro pacchetto turistico di qualita' equivalente o superiore
senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente
inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e'
rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere risarcito di
ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta
almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa
di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
ART. 43
(Mancato o inesatto adempimento)
1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in caso di mancato
o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto
turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del
danno, secondo le rispettive responsabilita'. Si considerano inesatto
adempimento le difformita' degli standard qualitativi del servizio promessi o
pubblicizzati.
2. L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di
servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il
diritto di rivalersi nei loro confronti.
ART. 44
(Responsabilita' per danni alla persona)
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e'
risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui
sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico, cosi' come recepite
nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del
rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o
dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto
comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del
codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di
cui al comma 1.
ART. 45
(Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona)
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in
ogni caso l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al
risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante
dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di nullita', comunque
inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli
1783 e 1784 del codice civile.
3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del
turista nel luogo della partenza.
ART. 46
(Esonero di responsabilita')
1. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' oggettiva, previste da norme
speciali, l'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalla
responsabilita' di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta
esecuzione del contratto e' imputabile al turista o e' dipesa dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di
forza maggiore.
2. L'organizzatore o l'intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio
utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del
viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in
cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
ART. 47
(Danno da vacanza rovinata)
1. Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai
sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista puo' chiedere, oltre ed
indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno
correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilita'
dell'occasione perduta.
2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e
45.
ART. 48
(Diritto di surrogazione)
1. L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito il turista sono
surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le
azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga.
ART. 49
(Reclamo)
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal
turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinche'
l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio.
2. Il turista puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o
di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento,
all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data
di rientro nel luogo di partenza.
3. La mancata presentazione del reclamo puo' essere valutata ai fini
dell'articolo 1227 del codice civile.
ART. 50
(Assicurazione)
1. L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile a favore del turista per il
risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.
2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da
polizze assicurative che, per i viaggi all'estero, garantiscano il rientro
immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore o dell'intermediario, e che assicurino al turista assistenza
anche di
tipo economico. Tali polizze possono altresi' garantire, nei casi di insolvenza
o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo
versato per l'acquisto del pacchetto turistico. Qualora le spese per
l'assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate
dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore e' tenuto ad
effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre
forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la
costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma
2. Le finalita' del presente comma possono essere perseguite anche mediante il
coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese
e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di
riassicurazione.
4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato
membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se
sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59.
5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puo' chiedere agli
interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il
soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte
deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attivita'
professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale
diligenza.
6. E' fatta salva la facolta' di stipulare anche altre polizze assicurative di
assistenza al turista.
ART. 51
(Fondo nazionale di garanzia)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo nazionale di garanzia,
per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore
nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita'
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due per cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui
all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti
dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del
comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di
decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.
5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto
inadempiente.
6. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro
delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministero dello sviluppo economico.
CAPO II
DELLE LOCAZIONI TURISTICHE
ART. 52
(Locazioni di interesse turistico e alberghiere)
1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma e'
sostituito dal seguente: "La durata delle locazioni e sublocazioni di
immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono
adibiti ad una delle attivita' appresso indicate industriali, commerciali e
artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo,
impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di
promozione turistica e simili.".
2. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma e'
sostituito dal seguente: "La durata della locazione non puo' essere
inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, e' adibito ad
attivita' alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi
dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attivita'
teatrali.".
ART. 53
(Locazioni ad uso abitativo per finalita' turistiche)
1. Gli alloggi locali esclusivamente per finalita' turistiche, in qualsiasi
luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di
locazione.
TITOLO V
TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 22
(Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del
sistema Italia)
1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della
strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di
collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta
tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e
internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno
dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti
turistici omogenei o rappresentanti realta' analoghe e costituenti eccellenze
italiane, nonche' veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio
nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della
gioventu' e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i
prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo
tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacita' ricettiva
dei luoghi interessati. Essi sono individuati come segue:
a) turismo della montagna;
b) turismo del mare;
c) turismo dei laghi e dei fiumi;
d) turismo della cultura;
e) turismo religioso;
f) turismo della natura e faunistico;
g) turismo dell'enogastronomia;
h) turismo termale e del benessere;
i) turismo dello sport e del golf;
l) turismo congressuale;
m) turismo giovanile;
n) turismo del made in Italy e della relativa attivita' industriale ed
artigianale;
o) turismo delle arti e dello spettacolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i
circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale,
anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle
associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che
concorrono alla formazione dell'offerta.
ART. 23
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o
integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni
diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e
di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e
dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole
o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i
sistemi turistici locali attraverso forme di
concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che
concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonche' con i soggetti
pubblici e privati interessati.
3. Nell' ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire
l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio
e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo
II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II,
capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i
sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
CAPO II
TURISMO CULTURALE
ART. 24
(Incentivazione di iniziative di promozione turistica
finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico,
archeologico, architettonico
e paesaggistico italiano)
1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, promuove la realizzazione
di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del
patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico
presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali
disponibili, senza nuovi ed ulteriori
oneri per la finanza pubblica.
ART. 25
(Strumenti di programmazione negoziale)
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 22, le
amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed
utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In sede di Conferenza
Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per la
conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i
successivi sessanta giorni.
2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure
finalizzate a:
a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio
storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul
territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed
a tutte le realta' minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata
valorizzazione del
proprio patrimonio a fini turistici;
b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in particolare
dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al
pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di
destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di
restauro dello stesso;
c) assicurare la effettiva fruibilita', da parte del pubblico dei visitatori,
in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la
predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue
inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.
ART. 26
(Funzioni di monitoraggio)
1. Le funzioni di monitoraggio delle attivita', elencate all'articolo 22,
comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in
Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e tenendo conto dei contratti
relativi ai sevizi di assistenza
culturale e ospitalita' per il pubblico, utilizzando le risorse umane e
strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza
pubblica.
CAPO III
TURISMO SOCIALE
ART. 27
(Fondo buoni vacanze)
1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo opera
il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'articolo
2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato:
"Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni
private quali circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da
soggetti pubblici o privati;
c) a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata allo
Stato di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222, determinata con le procedure vigenti.
2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema
turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le
politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad
interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli, anche per
la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed
anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto
una adeguata fruizione turistica.
CAPO IV
ALTRI SETTORI
ART. 28
(Turismo termale e del benessere)
1. Il turismo termale e' disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e
successive modificazioni.
2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del
presente Codice.
ART. 29
(Turismo della natura e faunistico)
1. L'agriturismo e' disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
2. Il turismo della natura comprende le attivita' di ospitalita', ricreative,
didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla
valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e
acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere
del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore,
e' disciplinato dal titolo III del presente Codice.
ART. 30
(Turismo con animali al seguito)
1. Al fine di aumentare la competitivita' del settore e l'offerta dei
servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato
promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi
pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al
seguito.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra
le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le
associazioni di tutela del settore.
ART. 31
(Turismo nautico)
1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle
aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse
turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi
compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente,
mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con
la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata
assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione
demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun
ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la
quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque
fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e
fluviale.
TITOLO IV
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI
ART. 18
(Definizioni)
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano
congiuntamente o disgiuntamente attivita' di produzione, organizzazione ed
intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione
turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza,
con o senza vendita diretta al
pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in
conformita' al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Sono, altresi', considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via
principale l'organizzazione dell'attivita' di trasporto terrestre, marittimo,
aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di
viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi
aggiuntivi rispetto a
quelli strettamente necessari al trasporto ed altresi' quelle che esercitano
attivita' locali e territoriali di noleggio, nonche' ogni altra impresa che
svolge attivita' ricollegabili alle precedenti.
3. Sono escluse le mere attivita' di distribuzione di titoli di viaggio.
4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni
eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle
associazioni che svolgono attivita' similare e di evitare l'alterazione del
mercato, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonche' il livello minimo e
massimo da applicare ad eventuali cauzioni.
5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali,
anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo.
6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti
che non svolgono l'attivita' di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al
pubblico, delle parole: 'agenzia di viaggio', 'agenzia di turismo', 'tour
operator', 'mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano competenti.
8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto,
utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad
adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o
denominazione sociale, nonche' ogni pubblicita' o comunicazione al pubblico, in
modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attivita' effettivamente svolte.
9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di
intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse
non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone
fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei
cofanetti, o voucher, regalo che permettono di
usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di
viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti
cofanetti, o voucher, regalo.
ART. 19
(Obbligo di assicurazione)
1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di viaggio e turismo
stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al
costo complessivo dei servizi offerti.
ART. 20
(Direttore tecnico)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei
direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la
Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia'
legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per
ciascun punto di erogazione del servizio.
ART. 21
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di
viaggi e turismo)
1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita'
delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti
professionali, di onorabilita' e finanziari previsti dalle leggi delle regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di
inizio attivita' nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia'
legittimate a operare, non e' soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a
comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonche' alla provincia a cui e'
stata inviata la segnalazione di inizio attivita'.
TITOLO III
MERCATO DEL TURISMO
CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA
ART. 8
(Classificazione)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche', in particolare, ai
fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 10 e
strutture ricettive si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;
c) strutture ricettive all'aperto;
d) strutture ricettive di mero supporto.
2. Per attivita' ricettiva si intende l'attivita' diretta alla produzione di
servizi per l'ospitalita' esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di
tale attivita' rientra altresi', unitamente alla prestazione del servizio
ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate,
ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonche' la fornitura di
giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva
o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate,
nonche' la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e
strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente
disciplina in materia di sicurezza.
Nella licenza di esercizio di attivita' ricettiva e' ricompresa anche la licenza
per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate
nella struttura nonche', nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, per le attivita' legate al benessere della persona o
all'organizzazione congressuale.
3. E' fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attivita' ricettiva,
disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e
nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione
al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della
stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
ART. 9
(Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere)
1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico alberghiere;
e) gli alberghi diffusi;
f) le residenze d'epoca alberghiere;
g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
h) le residenze della salute - beauty farm;
i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi
ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie.
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione
unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi
accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, in camere ubicate
in uno o piu' stabili o in parti di stabile.
3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e
l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse
servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.
4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli
alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione
dei servizi in funzione di piu' stabili facenti parte di uno stesso complesso e
inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi
ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o piu'
stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unita'
abitative arredate, costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio
autonomo di cucina.
6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire
alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo piu' in centri
storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel
quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali
servizi accessori.
7. Le residenze d'epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere
ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico,
dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad
un'accoglienza altamente qualificata.
8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a
conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo
professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti
della stessa unita' immobiliare purche' funzionalmente collegate e con spazi
familiari condivisi.
9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di
particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a
cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.
ART. 10
(Classificazione standard qualitativi)
1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive,
escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge
20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo, sono disciplinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato,
previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l'intesa
con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove
ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi
definiti in ambito nazionale, nonche' provvedono a differenziare la
declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che piu'
aderiscano alle specificita' territoriali, climatiche o culturali dei loro
territori.
3. Al fine di accrescere la competitivita' di promozione commerciale internazionale
e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed
introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle,
che consenta la misurazione e la valutazione della qualita' del servizio reso
ai clienti. A tale
sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualita' del
servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attivita', dei processi e
dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti.
Il sistema nazionale di rating e' organizzato tenendo conto della tipologia
delle strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di
garantire la massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove
necessaria, di appositi strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono
definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualita' del servizio turistico
nonche' individuati i criteri e le modalita' per l'attuazione del sistema di
rating.
ART. 11
(art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284)
(Pubblicita' dei prezzi)
1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente
determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di
comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicita' dei
prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di
comunicazione alle regione, nonche' i controlli sulla effettiva applicazione
delle tariffe comunicate.
CAPO II
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
ART. 12
(Strutture ricettive extralberghiere)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche' ai fini dell'esercizio
del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture
ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attivita' ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) gli ostelli per la gioventu';
g) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell'ambito dell'attivita' agrituristica;
i) attivita' ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili
a uno o piu' delle precedenti categorie.
2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere
ubicate in piu' appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono
forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione
familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono
alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unita' immobiliare
purche' funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di
persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti
pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita'
sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonche' da enti o aziende per il
soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono
altresi' essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o
assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata
apposita convenzione.
5. Le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti,
arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione
ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita'
non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la
prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative
ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilita' fino ad
un massimo di quattro unita' abitative, senza organizzazione in forma di
impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita' delle unita'
abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e societa' di
gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o
sub-locatrici, nelle locazioni di unita' abitative ammobiliate ad uso turistico
sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si
rivolgono i titolari delle unita' medesime che non intendono gestire tali
strutture in forma diretta; l'esercizio dell'attivita' di mediazione
immobiliare
relativamente a tali immobili e' compatibile con l'esercizio di attivita'
imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di
gestione dedicate alla locazione.
6. Le strutture ricettive - residence sono complessi unitari costituiti da uno
o piu' immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici
e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai
turisti, con contratti aventi validita' non inferiore a tre giorni.
7. Gli ostelli per la gioventu' sono strutture ricettive per il soggiorno e il
pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori,
gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.
8. Le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture
composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali,
gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso
titolare e nello stesso complesso immobiliare.
9. Gli alloggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono locali siti in
fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20
febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.
10. Le attivita' ricettive in residenze rurali o country house sono le
strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per
l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo
cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.
11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a
collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre
strutture pubbliche o private, gestite senza finalita' di lucro che secondo
quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
e, per quelle gestite dagli
Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalita'
a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel
campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalita'
sociali, culturali,
assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali
commerciali.
12. I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti
pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel
settore della formazione dedicati ad ospitalita' finalizzata all'educazione e formazione
in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attivita' didattica e
convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.
13. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in
complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di
mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una
accoglienza altamente qualificata.
14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee
ad offrire ospitalita' e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in
luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di
trasporto ordinari, anche in prossimita' di centri abitati ed anche collegate
direttamente alla viabilita' pubblica.
15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta
quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il
ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e
aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i
periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il
ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile
dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di
apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per
l'intero arco della giornata.
16. I requisiti minimi per l'esercizio delle attivita' di cui al presente
articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 15, comma 1.
ART. 13
(Strutture ricettive all'aperto)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche' ai fini dell'esercizio
del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture
ricettive all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla
sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza
sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate
per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento.
4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione
unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al
soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio puo' essere usata
quella di camping.
5. I campeggi possono anche disporre di unita' abitative mobili, quali tende,
roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unita'
abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri
mezzi mobili di pernottamento.
6. I campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono aree di ricezione
all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio
2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.
7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui e' praticato
l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo
di apertura della struttura.
8. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e
alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di
apertura;
b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile
o di un suo delegato;
c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilita' civile a favore
dei clienti.
ART. 14
(Strutture ricettive di mero supporto)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche' ai fini dell'esercizio
del potere statale di cui all'articolo 15, si
definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali
per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.
2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria,
aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di
mezzi di pernottamento autonomo.
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
ART. 15
(Standard qualitativi)
1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, al fine di uniformare l'offerta turistica nazionale, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard
minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle
strutture ricettive di cui
agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive
agrituristiche e' disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96,
recante disciplina dell'agriturismo.
2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all'articolo 11, comma 2, nonche' la relativa
disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.
ART. 16
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico -
ricettive)
1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggetti
a segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti e alle condizioni di
cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L'avvio e l'esercizio delle attivita' in questione restano soggetti al
rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza,
di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro,
nonche' quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli
otto giorni, il titolare dell'esercizio e' tenuto a darne comunicazione
all'autorita' competente.
6. L'esercizio delle strutture ricettive e' subordinato al possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni.
ART. 17
(Sportello unico)
1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza,
uniformita', celerita' del procedimento ovvero la maggiore accessibilita' del
mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative
allo Sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del
relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione piu'
avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.
TITOLO II
PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO
CAPO I
PROFESSIONI TURISTICHE
ART. 6
(Definizione)
1. Sono professioni turistiche quelle attivita', aventi ad oggetto la
prestazione di servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi
di ospitalita', assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai
turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il
profilo della conoscenza dei luoghi visitati.
CAPO II
MERCATO DEL LAVORO
ART. 7
(Percorsi formativi)
1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento
lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto
con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e
delle politiche sociali e della gioventu', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' autorizzato, nell'ambito delle risorse allo scopo
disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con
istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con
gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla
preparazione dei giovani operatori.