venerdì 30 gennaio 2015

La Professione di Guida Turistica e la Laurea Triennale e il Post Laurea Triennale in Beni Culturali per Operatori del Turismo: Guida Turistica e Progettatore di Itinerari Turistici. Come la vedono il Lazio e la Toscana e la Puglia e come la vede l'UE

Corsi di Laurea Triennale Nuovo Ordinamento
Anni Accademici dal 2001al 2008
Beni culturali per operatori del turismo (Nuovo ordinamento aperto nel 2002 Detta BE.C.O.T
Classe 39 (Scienze del turismo)

9.1. Per il curriculum storico artistico (BE.C.O.T.)

Esperti nella valorizzazione e divulgazione dei beni culturali (guida turistica).
Esperti nello studio e nell’elaborazione di percorsi turistico-culturali regionali e nazionali.

Degree courses in Cultural heritage for tourism operators
Class 39 (Science for tourism)
Academic Years since 2001till 2008

9.1. For the art history curriculum (BE.COT)

Experts in the development and dissemination of cultural heritage (tourist guide).
Experts in the study and the development of tourist and cultural-regional and national.

NB: sentenza n. 1926 dell’1 luglio 2014 con cui il Tar di Catania riconosce il ruolo di guida/accompagnatore e viceversa Accompagnatore/guida e il ruolo fondamentale del tour operator:http://www.file-pdf.it/2014/09/20/sentenza/sentenza.pdf

L.R Lazio. 19 Aprile 1985, n. 50
Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico.
Art. 1
(Finalita')
Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico. (1)
L.R. 19 Aprile 1985, n. 50
La presente legge disciplina l' esercizio delle professioni di guida, accompagnatore ed interprete turisticonella Regione.


Art. 2
(Definizione di guida turistica)
E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita a monumenti, opere e gallerie d' arte, musei, scavi archeologici, ville, parchi, localita' paesaggistiche e di particolare attrattiva, complessi industriali, artigianali, agricoli e simili, per illustrare i valori, direttamente o tramite interprete.
L' esercizio della professione di guida turistica e' consentito con riferimento specifico a parti del territorio regionale.


Art. 3
(Definizione di accompagnatore turistico)
E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale od all' estero in attuazione del programma di viaggio, assicurando la necessaria assistenza e fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico - culturale sulle zone di transito, al di fuori dell' ambito di competenza e nel rispetto delle attivita' delle guide turistiche.


Art. 4
(Definizione di interprete turistico)
E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera nell' assistenza, esclusivamente mediante traduzione di lingue estere, a turisti stranieri, presenti in occasione di viaggi turistici, incontri, manifestazioni di interesse turistico, e presso uffici di informazione, al di fuori delle attivita' riconosciute alle guide ed agli accompagnatori turistici.
Art. 5
(Condizioni per l' esercizio dell' attivita')
L' esercizio delle professioni di guida, accompagnatore ed interprete turistico e' subordinato al possesso della licenza rilasciata dal comune competente, ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
L' attestato di abilitazione professionale costituisce condizioni indispensabili per il rilascio della licenza e si consegue previo accertamento della capacita' tecnico - professionale, secondo le norme della presente legge. Non e' soggetto agli obblighi di cui ai precedenti commi:
a) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalita' ed abitualita' le attivita' di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo, operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell' articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, previa comunicazione all' assessorato al turismo della Regione od all' ente turistico periferico competente e nell' osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo;
b) chi occasionalmente presta la propria opera nell' ambito delle attivita' previste dalla presente legge come dipendente od in qualita' di esperto, in occasione di singoli viaggi o di iniziative promozionali organizzati da enti pubblici esclusivamente nell' espletamento dei loro compiti istituzionali, previa comunicazione all' assessorato al turismo della Regione od all' ente turistico periferico competente;
c) chi svolge in qualita' di dipendente di agenzia di viaggi e turismo attivita' di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporto, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
c bis) i ministri di culto e gli appartenenti agli ordini religiosi che, in occasione di iniziative religiose e/o di culto, svolgono le attività di cui alla presente legge nella propria sede di appartenenza, senza compenso ed abitualità. (1a)
Per l' esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge i cittadini appartenenti ai paesi membri della Comunita' Economica Europea sono equiparati, a condizione di reciprocita', ai cittadini italiani, con l' osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
Per gli accompagnatori turistici, appartenenti a paesi esteri dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative italiane in materia di pubblica sicurezza, di cui all' articolo 3 del regio decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 448 e successive disposizioni, relativamente all' attestazione della rappresentanza consolare, all' obbligo di uniformarsi alle altre disposizioni vigenti per i corrieri nazionali ed al visto dell' autorita' competente.


Art. 6
(Abilitazione tecnico - professionale)
Per accertare l' idoneita' tecnico - professionale all' esercizio delle attivita' di guida, accompagnatore ed interprete turistico, la Regione con deliberazione della Giunta bandisce, di regola ogni anno relativamente a ciascuna professione, apposite prove pubbliche d' esame scritte ed orali, per tutti gli ambiti provinciali o per alcuni solamente.
Gli aspiranti all' esercizio della professione di guida ed accompagnatore turistico devono sostenere l' esame di lingua fondamentale in almeno una tra le lingue straniere maggiormente diffuse ed insegnate nelle scuole secondarie dello Stato ed eventualmente nelle lingue straniere facoltative nelle quali intendono espletare l' attivita' professionale.
Gli aspiranti all' esercizio della professione di interprete turistico devono sostenere l' esame di lingua fondamentale in almeno una tra le lingue straniere insegnate nelle universita' dello Stato ed eventualmente nelle lingue straniere facoltative, nelle quali intendono espletare l' attivita' professionale.
Il bando d' esame viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e fissa i termini, requisiti e modalita' per l' ammissione all' esame e per l' espletamento delle relative prove, indica il programma delle materie d' esame, le lingue straniere sulle quali deve avvenire la scelta dei candidati, precisa quanto altro necessario in conformita' della presente legge e della normativa statale vigente.


Art. 7
(Domanda d' esame)
Ai fini dell' ammissione all' esame di cui al precedente articolo 6, gli aspiranti devono, conformemente alle norme del bando, presentare domanda alla Regione, assessorato al turismo, dichiarando il possesso dei seguenti requisiti:
1) maggiore eta';
2) cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunita' Economica Europea, col quale sussistano, in materia di guide, interpreti ed accompagnatori turistici, condizioni di reciprocita';
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente;
5) idoneita' psico - fisica all' esercizio della professione.
2. Nella domanda gli aspiranti devono, altresi', indicare l' attivita' professionale per la quale si chiede l' abitazione, le lingue straniere tra quelle incluse nel bando e le eventuali lingue estere facoltative per le quali si intende sostenere l' esame e l' ambito provinciale prescelto.(2)
I requisiti richiesti dal bando d' esame devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda


Art. 8
(Nomina delle commissioni)
Le commissioni d' esame sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermate, salvo eventuali variazioni.
La Regione puo' avvalersi, in qualita' di esperti, di docenti universitari e di istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti professionali di Stato e gli istituti tecnici per il turismo, di funzionari o dirigenti delle amministrazioni pubbliche, nonche' di esperti di riconosciuta comprovata preparazione culturale e di esperienza pratica nelle specifiche materie d' esame.


Art. 9.
(Commissioni d'esame per guide turistiche)
1. La commissione d'esame per le guide turistiche e' cosi' composta:
1) Il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la presiede;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo, esperto in organizzazzione e legislazione turistica;
3) un esperto di sotria dell'arte;
4) un esperto in archeologia;
5) un esperto nel settore delle attivita' ambientali, culturali e produttive del Lazio;
6) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame.

2. Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3. In qualita' di esperti, di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del comma 1, la Regione si avvale preferibilmente di docenti a livello universitario.

4. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo. (3)
Art.10
( Commissione d' esame per accompagnatori turistici)
1. La commissione d'esame di abilitazione per gli accompagnatori turistici e' cosi' composta:
1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la preside;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo esperto in organizzazione e legislazione turistica;
3) un esperto di geografia turistica;
4) un esperto di tecnica del turismo;
5) un esperto in trasporti e comunicazioni;
6) un esperto in legislazione valutaria e doganale;
7) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando d'esame.

2. Della commissione possono fare parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo. (4)
Art. 11
( Commissione d' esame per interpreti turistici)
1. La commissione d'esame di abilitazione per interpreti turistici e' cosi' composta:
1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la presiede;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo esperto in organizzazione e legislazione turistica;
3) un esperto in tecnica del turismo;
4) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame.

2. Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo. (5)
Art. 12
( Prove d' esame per guide turistiche)
L' esame per le guide turistiche consiste nelle seguenti prove:
a) prova scritta, anche mediante questionario, in materia storico - artistica, economica ed ambientale generale e delle localita' in cui deve essere esercitata la professione;(6)
b) prove orali riguardanti, rispettivamente:
1) cultura storico - artistica, nonche' economica ed ambientale delle localita' in cui dovra' essere esercitata la professione;
2) nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione;
3) conversazione nonche' lettura e traduzione orale di un brano scritto nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in ciascuna di quelle facoltative.
Art. 13
(Prove d' esame per accompagnatori turistici)
L' esame per gli accompagnatori turistici consiste nelle seguenti prove:
a) prova scritta, anche mediante questionario, in materia di geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea ed in materia di organizzazione e legislazione turistica, valutaria e doganale, delle comunicazioni e trasporti; (7)
b) prove orali, riguardanti rispettivamente:
1) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
2) organizzazione e legislazione turistica;
3) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;
4) nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
5) tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione;
6) conversazione, nonche' lettura e traduzione orale, di un brano scritto nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in ciascuna di quelle facoltative.
Art. 14
(Prove d' esame per interpreti turistici)
L' esame per gli interpreti consiste nelle seguenti prove:
a) prova scritta di traduzione dalla lingua italiana nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in ciascuna di quelle facoltative;
b) prove orali, riguardanti rispettivamente:
1) colloquio e traduzione simultanea nelle lingue oggetto della prova scritta;
2) nozioni di tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione;
3) nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana.
Art.15
( Funzionamento delle commissioni)
Dello svolgimento delle prove di abilitazione e delle decisioni adottate dalla commissione viene redatto giorno per giorno processo verbale.
Ciascun componente la commissione d' esame dispone di dieci punti per ogni prova sostenuta dal singolo candidato.
Per l' ammissione alle prove orali il candidato dovra' conseguire il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta.
Gli aspiranti devono riportare, per il riconoscimento della abilitazione all' esercizio della professione, una votazione media complessiva non inferiore ai sette decimi e, per ciascuna prova orale, un voto non inferiore ai sei decimi.
Per le prove facoltative occorre riportare, ai fini della relativa idoneita' un punteggio non inferiore ai sette decimi che, nella valutazione complessiva, da' luogo all' attribuzione di un punto per ogni prova facoltativa superata.


Art. 16
(Graduatoria ed attestato di abilitazione)
Ciascuna commissione giudicatrice, espletate le prove d' esame, procede alla formazione della graduatoria di merito dei candidati con indicazione del punteggio complessivo da ciascuno conseguito.
La votazione complessiva attribuita a ciascun candidato e' costituita dalla somma dei punteggi in ciascuna prova scritta ed orale e, per le lingue facoltative, di un punto per ognuna delle relative prove superate ai sensi del precedente art. 15.
Nel caso di parita' di punteggio riportato da due o piu' candidati nella stessa prova, la precedenza nell' ordine progressivo della graduatoria e' determinata in via prioritaria dal possesso di titoli di studio nelle materie oggetto della prova di abilitazione e, in subordine, da ogni altro titolo di studio ed idoneita' conseguiti e, ancora a parita' di punti, da ogni ulteriore elemento che possa dimostrare la migliore qualificazione professionale.
La Giunta regionale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, la graduatoria degli abilitati all' esercizio delle singole professioni di guida, accompagnatore od interprete turistico.
Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli interessati l' attestato di abilitazione necessario ai fini dell' ottenimento della licenza di esercizio dell' attivita' professionale da parte del comune.
Art. 17
( Estensione dell' abilitazione e variazioni di residenza)
Chi è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, conseguito in una delle province della Regione, può presentare domanda, nei termini previsti dal bando e sulla base dei requisiti già accertati o dichiarati, per l’ammissione a nuova prova di esame relativa alla professione, in un altro ambito provinciale del Lazio, sostenendo esclusivamente le prove scritte ed orali inerenti alla cultura storico artistica generale e alla geografia turistica e/o, nel caso di richiesta di integrazione per altre lingue, l’eventuale esame orale per l’estensione dell’abilitazione ad altra lingua o lingue oltre quella o quelle già posseduta o possedute.
Chi, altresì, è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica conseguita in altra regione, può presentare domanda, nei termini previsti dal bando e sulla base dei requisiti già accertati o dichiarati, per l’ammissione a nuova prova di esame relativa alla professione, in un ambito provinciale del Lazio.
In tal caso non è necessario sostenere le prove orali per le lingue risultanti dall’attestato.(8)
Il superamento delle prove con il punteggio prescritto comporta, nel rispetto delle norme della presente legge, l' indicazione aggiuntiva del relativo ambito provinciale di abilitazione e l’indicazione di eventuali lingue oltre a quelle risultanti dalla licenza e dall’attestato di abilitazione in possesso dell’interessato.(8)
Il titolare di licenza di accompagnatore o di interprete turistico, rilasciata sulla base della capacita' tecnica accertata in conformita' delle norme statali e di quelle regionali eventualmente esistenti, nel caso in cui intenda trasferire la propria residenza in un comune del Lazio ed esercitare nel corrispondente ambito provinciale la propria professione, deve presentare domanda al nuovo comune di residenza, al fine di ottenere il rilascio della licenza, di cui al precedente art. 5, primo comma.
L' iscrizione nell' elenco regionale, di cui al successivo art. 21, del titolare della nuova licenza, rilasciata ai sensi del successivo art. 18, avviene dopo la cancellazione dell' interessato dal ruolo, elenco o simile, in cui risultava precedentemente iscritto.
Art. 18
( Licenza per l' esercizio dell' attivita' professionale)
Per ottenere la licenza di cui al precedente art. 5, primo comma, l' interessato deve presentare domanda al comune di residenza, nell' ambito territoriale prescelto ai sensi del precedente art. 7, indicando l' attivita' professionale che intende esercitare ed allegando, oltre all' attestato di abilitazione tecnico - professionale di cui all' art. 16 della presente legge, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 7.
La licenza e' concessa nell' osservanza delle norme vigenti di pubblica sicurezza e deve indicare la professione per la quale e' rilasciata, le lingue straniere conosciute e, per le guide, l' ambito territoriale d' esercizio, in conformita' dell' abilitazione professionale conseguita.(9)


Art. 19
(Rinnovo della licenza)
La licenza e' rinnovata annualmente dal comune competente su domanda dell' interessato da presentare prima della data di scadenza e da corredare di sintetica relazione sull' attivita' svolta dal titolare durante l' anno precedente.
La domanda non corredata della relazione, di cui al comma precedente, si considera irricevibile.
Il mancato rinnovo della licenza comporta la sospensione della stessa, fino a presentazione della domanda, corredata della prescritta relazione. 4. Il comune puo' tener conto delle singole relazioni ricevute e dell' insieme delle stesse ai fini degli eventuali provvedimenti di cui al successivo articolo 20. (10)
Il mancato rinnovo, per due anni consecutivi estendibili a tre nei casi di grave e comprovato impedimento, comporta la revoca della licenza da parte del comune e la cancellazione dell' intestatario dall' elenco di cui al successivo art. 21.
La sospensione della licenza puo' conseguire, anche a richiesta del titolare, per un periodo non superiore ad anni tre. 7.
La reiscrizione nell' elenco regionale e la concessione di una nuova licenza al titolare della precedente, come sopra revocata, sono subordinate alla presentazione di nuova domanda.


Art. 20
(Sospensione e revoca della licenza)
Oltreche' nel caso di sospensione e revoca, dovute a mancato rinnovo della licenza, previste dal precedente art. 19 e salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, la licenza di cui all' art. 5 della presente legge puo' essere sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, nei casi piu' gravi, revocata dal comune, sentiti gli enti turistici periferici competenti territorialmente, nei seguenti casi:
1) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;
2) comportamento particolarmente scorretto nell' esercizio dell' attivita' professionale o comunque contrario agli scopi del turismo;
3) reiterate violazioni ai divieti previsti dall' art. 25 della presente legge con applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 29, primo comma.
La licenza e' altresi' revocata qualora il titolare perda taluno dei requisiti per cui la licenza stessa venne rilasciata.
Nel caso previsto dal comma precedente se, successivamente alla revoca, l' interessato riacquisti i necessari requisiti la licenza puo' essere nuovamente emessa ai sensi del precedente articolo 19, ultimo comma.
La sospensione e la revoca, previste dal presente articolo e dal precedente art. 19, sono disposte con provvedimenti comunali motivati, da notificare agli interessati.
Contro tali provvedimenti, qualora non attengono a violazioni delle norme di pubblica sicurezza, e' ammesso, salvi gli altri mezzi di giustizia amministrativa e civile, ricorso alla Regione entro trenta giorni dalla notifica, di cui al comma precedente.
I ricorsi inoltrati alla Regione sono decisi con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell' assessorato regionale al turismo. La decisione adottata dal Presidente della Giunta regionale e' definitiva.


Art.21
(Elenchi regionali delle guide degli accompagnatori e degli interpreti turistici)
Sono istituiti presso la Regione, assessorato al turismo, gli elenchi regionali delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici, ai quali debbono essere rispettivamente iscritti tutti coloro che sono in possesso della licenza di cui al precedente art. 5.
All' atto dell' iscrizione prevista dal comma precedente, l' assessorato regionale al turismo rilascia all' interessato apposito distintivo, che deve essere mantenuto bene in vista dall' interessato medesimo sulla propria persona all' atto dell' espletamento dell' attivita' professionale, ed una tessera personale di riconoscimento.
La tessera di cui al precedente comma, munita di fotografia dell' intestatario, deve contenere i dati anagrafici dello stesso e le ulteriori indicazioni, di cui al precedente art. 18, secondo comma.
Il rilascio di ciascuna licenza per l' esercizio dell' attivita' professionale di guida, di accompagnatore e di interprete turistico, nonche' l' eventuale sospensione, revoca o rinuncia ed altre variazioni, devono essere immediatamente comunicati dal comune alla Regione, assessorato al turismo, ai fini dell' iscrizione o dell' aggiornamento degli elenchi regionali.


Art. 22
(Comitato tecnico regionale)
1. E' istituito il comitato tecnico regionale per le guide, gli accompagnatori e gli interpreti turistici con il compito di formulare pareri e proposte circa le iniziative attinenti lo studio e la soluzione dei problemi di sviluppo e di qualificazione delle attivita' professionali delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici.

2. Il comitato e' composto da:
a) l' assessore regionale al turismo con funzioni di presidente;
b) il dirigente del competente settore dell' assessorato regionale al turismo, che lo presiede in caso di assenza dell' assessore;
c) due rappresentanti degli enti turistici periferici;
d) due rappresentanti dei comuni del Lazio, designati dall' associazione regionale dei comuni d' Italia - sezione regionale del Lazio;
e) due rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo operanti nella Regione, designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello regionale;
f) due rappresentanti di ciascuna delle categorie professionali disciplinate dalla presente legge, scelti dalla Giunta regionale tra i nominativi segnalati, singolarmente e distintamente per professione, da ognuna delle organizzazioni sindacali del settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell' assessorato regionale al turismo.

4. Ciascuna delle associazioni o delle organizzazioni di cui alle lettere c), d), e) ed f), designa, altresi', un supplente che interviene in caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.

5. Il comitato e' nominato con deliberazione della Giunta regionale, purche' le designazioni espresse entro trenta giorni dalla richiesta non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti e dura in carica cinque anni. L' integrazione dei componenti mancanti avviene con successive deliberazioni.

6. Il comitato si riunisce su convocazione dell' assessore regionale al turismo almeno una volta l' anno. (11)


Art. 23
1. I compensi per le prestazioni delle guide, accompagnatori ed interpreti turistici, con validita' per uno o piu' anni, vengono proposti entro il mese di ottobre dell' anno precedente alla scadenza dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale alla competente amministrazione della provincia, che decide in merito entro l' anno in corso, sentiti gli enti turistici periferici interessati e le organizzazioni di categoria degli agenti di viaggio e degli albergatori maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale.

2. Per il caso di mancata proposta l' amministrazione provinciale competente procede di propria iniziativa alla determinazione dei compensi.

3. La Regione puo' emanare direttive alle province al fine di garantire uniformita' di criteri e di determinazioni nella materia.(12)
Art. 24
( Ingresso gratuito)
Le guide turistiche munite di licenza, nell' esercizio della propria attivita' professionale, sono ammesse gratuitamente durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di proprieta' dello Stato, della Regione o di enti locali, ai sensi dell' art. 12 del regio decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 448.
La disposizione di cui al primo comma si applica altresi' agli interpreti turistici, muniti di licenza, nel caso, previsto dal precedente art. 2, in cui occorra l' attivita' dell' interprete oltre quella della guida turistica locale.


Art. 25
(Divieti)
E' fatto divieto alle guide, agli accompagnatori ed agli interpreti turistici di esercitare, dietro compenso, attivita' estranee alla loro professione nei confronti dei turisti.
Il divieto comprende le attivita' di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto od indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, singole imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.
E' fatto altresi' divieto ai soggetti, di cui al primo comma, di applicare compensi differenti da quelli determinati ai sensi dell' art. 23 della presente legge.
Art. 26
(Corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento)
La Regione, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, promuove ed organizza, su iniziativa dell' assessorato regionale al turismo, corsi di preparazione agli esami di abilitazione previsti dalla presente legge, nonche' di aggiornamento e di perfezionamento professionale per le guide, gli accompagnatori e gli interpreti turistici abilitati.
Al termine dei corsi di aggiornamento viene rilasciato ai partecipanti un certificato di frequenza. Al termine dei corsi di perfezionamento viene rilasciato ai partecipanti, che superino l' esame di fine corso, un attestato di perfezionamento nell' ambito delle materie che sono state oggetto delle prove di esame di abilitazione gia' sostenute con esito favorevole dai partecipanti stessi.
Il possesso dell' attestato, di cui al comma precedente, puo' essere annotato, a domanda dall' interessato, nel corrispondente elenco regionale previsto dal precedente art. 21.


Art. 26- bis.
(Altre iniziative di qualificazione professionale)
1. La Regione provvede, mediante deliberazione della Giunta regionale, all' acquisizione di distintivi, tessere e quant' altro necessario al riconoscimento del personale autorizzato all' esercizio delle attivita' professionali di cui alla presente legge e puo', altresi', provvedere all' acquisto di pubblicazioni e di materiale didattico ed illustrativo, alla realizzazione di convegni, conferenze, seminari ed a tutto cio' che possa contribuire alla qualificazione professionale nelle attivita' disciplinate dalla presente legge.(13)
Art. 27
(Esercizio abusivo dell' attivita')
Salva l' applicazione delle norme penali, l' esercizio abusivo delle attivita' professionali di guida, accompagnatore ed interprete turistico da' luogo alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1 milioni. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidiva.
E' fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali nonche' dell' uso di segni distintivi di guide, accompagnatori ed interpreti turistici non in possesso della prescritta licenza, salve le eccezioni previste dalla vigente normativa.
L' inosservanza di tale divieto comporta l' applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a lire 2 milioni, elevabile, in caso di recidiva, da lire 2 milioni a lire 5 milioni.


Art. 28
(Vigilanza e controllo)
L' esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo delle guide, accompagnatori ed interpreti turistici spetta al comune, nel cui territorio viene svolta l' attivita' degli stessi.
A tal fine il comune puo' avvalersi della collaborazione dell' ente turistico periferico competente per territorio.
Spetta alla Regione emanare direttive di carattere generale nell' interesse del turismo regionale ed essa si riserva la facolta' di verificare l' osservanza delle norme della presente legge per il tramite di funzionari del competente assessorato regionale espressamente designati.
Art. 29
(Sanzioni amministrative)
Salva l' applicazione delle norme penali, la guida turistica, l' accompagnatore o l' interprete turistico che contravvenga ai divieti di cui al precedente art. 25 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000, sempreche' l' infrazione non rientri fra quelle per le quali sia fissata una sanzione maggiore prevista da altra legge regionale. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidiva.
Qualsiasi impresa, operatore od ente che applichi compensi differenti da quelli determinati ai sensi dell' art. 23 della presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a lire 1 milione raddoppiabile in caso di recidiva.


Art. 30
(Disposizioni transitorie)
Le guide turistiche ed i corrieri in possesso di licenza, rilasciata ai sensi dell' art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono iscritti agli elenchi di cui al precedente art. 21, previa domanda degli interessati da presentarsi alla Regione, assessorato al turismo, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi casi eccezionali di comprovata impossibilita' della osservanza di tale termine e comunque entro e non oltre un anno dalla data stessa.
La Regione trasmette ai comuni di competenza gli elenchi di cui al precedente comma ai fini del rinnovo della licenza per l' esercizio dell' attivita' professionale.
Con successive disposizioni di legge regionale verranno disciplinate le altre figure professionali di cui all' art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. In attesa della ristrutturazione dell' organizzazione turistica regionale, in conformita' dell' art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per enti turistici periferici, quali sono menzionati nella presente legge, si intendono gli enti provinciali per il turismo. In prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale bandisce una prova pubblica d' esame orale per accompagnatori turistici.
A tale prova sono ammessi i candidati che non abbiano presentato domanda di ammissione all' ultima prova di esame bandita dalla Regione prima della data suddetta, siano in possesso della licenza di scuola media inferiore, abbiano gia' compiuto il trentesimo anno di eta' e dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver prestato, negli ultimi tre anni, attivita' di assistenza e di accoglienza ai turisti, per almeno sessanta giorni effettivi per ciascun anno, a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggio e, infine, di non svolgere altra attivita' lavorativa.
Per l' ammissione alla prova di cui al precedente comma, la domanda deve contenere le dichiarazioni e quanto altro previsto al precedente art. 7, primo comma, punti 2), 3) e 5), e secondo comma, oltre alla specificazione dell' eta' effettiva del candidato, alla dichiarazione del possesso della licenza di scuola media inferiore o di titolo equipollente ed alla dimostrazione documentale richiesta dal comma precedente.
Per il bando d' esame, la nomina e la composizione delle commissioni, le graduatorie e gli attestati di abilitazione, la concessione delle licenze, valgono le norme di cui ai precedenti articoli 6, 8, 10, 13, 15, 16 e 18 in quanto compatibili e con le necessarie eccezioni riguardanti gli esami scritti ed il possesso del requisito, del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.
La determinazione del numero di unita' da mettere a concorso sara' effettuata dal comitato tecnico regionale, di cui al precedente art. 22, anche in soprannumero rispetto alla quantificazione eventualmente gia' disposta ai sensi del punto 2) di tale articolo o, in mancanza della stessa per non essere stato ancora costituito il comitato, dalla Giunta regionale, rispetto all' ultima dotazione approvata dei ruoli, sentiti in tal caso gli enti turistici periferici competenti e le organizzazioni sindacali di categoria.
Resta salvo l' espletamento delle prove d' esame per guide ed accompagnatori turistici, gia' bandite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le condizioni, modalita' e quanto altro previsto dai rispettivi bandi d' esame.


Art. 31
(Disposizioni finanziarie)
Il funzionamento delle commissioni d' esame, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, e del comitato tecnico regionale, di cui al precedente art. 22, grava sul capitolo n. 26106 del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1985 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

2. In ordine alle previsioni di cui all' articolo 26- bis e' istituito per memoria nel bilancio di previsione della Regione lazio per l' esercizio 1988, apposito capitolo con la denominazione: " Spese per l' acquisto di segni distintivi e di materiale didattico e illustrativo, nonche' per iniziative di qualificazione professionale in materia di guide, accompagnatori ed interpreti turistici".(14)

3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni sul bilancio 1988.(14)

4. Allo stanziamento dei fondi necessari per gli anni successivi si provvedera' con la legge di approvazione del
bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.(14)



Note:

(1)Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 maggio 1985, n. 13. Si veda anche l'articolo 10 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(1a) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 34

(2) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(3) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 33;

(4) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 33;

(5) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 33;

(6) Lettera sostituita dall'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(7) Lettera sostituita dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(8) Comma sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26;

(9) Comma soppresso dall'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(10) Comma sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(11) Articolo sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(12) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(13) Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(14) Comma aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;
Questo testo ricavato da internet è pubblicato solo a fini informativi e non ha valore legale rimane dunque inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Professioni TuristicheTurismo - Agenzie viaggi, professioni turistiche e pro loco(data ultima modifica: 28/03/14) L'Ufficio fornisce informazioni su come diventare guida turistica, accompagnatore turistico e guida ambientale e sulle altre professioni turistiche previste dalla vigente normativa nazionale e regionale sul turismo, sia per quanto concerne i titoli abilitativi sia per l'iter procedurale; informa circa i corsi di formazione riconosciuti dalla Provincia e gli avvisi annuali per la qualificazione a guida turistica e a guida ambientale; indica i relativi riferimenti legislativi e normativi; pubblica il link al sito della Regione Toscana agli elenchi delle guide turistiche autorizzate ad operare su tutto il territorio nazionale.

Requisiti

Per diventare guida turistica in Toscana
Si devono possedere:
il diploma di scuola media superiore
l'abilitazione alla professione, conseguita mediante la frequenza del corso di qualificazione professionale con il superamento dell'esame finale (composto da una prova scritta, da una prova orale e da una prova di simulazione)

oppure

il titolo di studio universitario, che sostituisce la frequenza del corso di qualificazione ma non il superamento dell'esame scritto e orale.
Se si è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, si può chiedere alla Provincia di sottoporsi all'esame (con le tre prove) senza dover frequentare il corso di qualificazione:
a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
c) laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
d) laurea in lettere, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
e) laurea in architettura, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
f) laurea in scienza del turismo, con superamento dell'esame di storia dell'arte;

g) altra laurea ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con superamento dell'esame di storia dell'arte.
Per verificare l'equipollenza del diploma di laurea, si può consultare il sito del Ministero (MIUR) all'indirizzo:
http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm
La Provincia non può fornire informazioni sull'equipollenza dei titoli di studio.

FIRMATO IL DECRETO PER LE GUIDE TURISTICHE EUROPEE
Pubblicato: Giovedì, 29 Gennaio 2015 16:11 | Print | Email
Saranno le Regioni ad abilitare le guide turistiche specializzate, a prescindere dal Paese di provenienza, che dovranno dimostrare una conoscenza approfondita dei territori. Il sottosegretario del MiBACT Barracciu: "L'obiettivo è garantire per chi viene a visitare il nostro Paese e per i nostri stessi concittadini un servizio di guide turistiche di esperienza e qualità"
Il ministro dei beni culturali e turismo, Dario Franceschini, ha firmato oggi il decreto che individua i requisiti necessari a ottenere l'abilitazione specifica per lo svolgimento della professione di guida turistica in siti di particolare interesse storico, artistico e archeologico su territorio italiano e che ne disciplina il procedimento di rilascio. Saranno quindi le Regioni ad abilitare, per titoli o esami, le guide specializzate che dovranno dimostrare una conoscenza approfondita delle eccellenze culturali presenti sul nostro territorio.
"Si tratta di un provvedimento atteso dai professionisti del settore e che stiamo seguendo con particolare attenzione, visto il ruolo sempre più strategico che il turismo nelle intenzioni del Governo deve svolgere, quale primaria risorsa economica ed occupazionale per il nostro Paese" ha spiegato il sottosegretario Francesca Barracciu, che ha la delega sulla materia e sta coordinando il tavolo con le associazioni di categoria e i soggetti istituzionali coinvolti "Il 18 febbraio porteremo in Conferenza Unificata il secondo decreto che individua anche questi siti di particolare interesse".
L'abilitazione delle guide turistiche a livello europeo è un tema che nei mesi scorsi ha scatenato diverse polemiche nel nostro Paese, con manifestazioni delle categorie professionali e incontri ripetuti con i rappresentanti istituzionali. "Attualmente stiamo effettuando una cernita sulla base delle indicazioni delle nostre strutture regionali e di quelle degli enti locali, i cui risultati saranno oggetto di un confronto con le associazioni di categoria" ha dunque chiarito Barracciu, che ha spiegato come l'obiettivo finale sia "garantire per chi viene a visitare il nostro Paese e per i nostri stessi concittadini un servizio di guide turistiche di esperienza e qualità. Non basta infatti avere il più importante patrimonio culturale al mondo se non siamo in grado di farlo conoscere e fruire nel migliore dei modi".
L'EUROPA CAMBIA LA PROFESSIONE DELLE GUIDE TURISTICHE IN ITALIA
Pubblicato: Martedì, 03 Settembre 2013 15:58 | Print | Email
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Mercoledì 4 settembre entra in vigore la nuova normativa riguardante l'attività delle guide turistiche in Italia; la novità ha suscitato diverse polemiche tra i professionisti e le associazioni di settore, che temono uno svilimento delle proprie competenze e abilitazioni a favore di soggetti non qualificati per svolgere in maniera adeguata il delicato compito di guidare i turisti alla scoperta di monumenti e poli culturali.
Ma quali sono le novità introdotte dalle nuove disposizioni giuridiche italiane in materia di guide turistiche? Un'analisi sul portale diritto.it spiega il senso e le conseguenze delle novità.
In pratica, la legge 97 del 6 agosto 2013, che entra in vigore a partire dal 4 settembre, recepisce alcune precise direttive dell'Unione Europea riguardanti la mobilità dei lavoratori europei, in contrasto con le precedenti norme che regolavano l'attività delle guide turistiche abilitate in Italia. Secondo l'Europa, e secondo la nuova legge italiana, non si può impedire a una guida abilitata alla professione in uno Stato membro dell'UE di svolgere il proprio mestiere in qualunque altro Stato membro. Ovvero, una guida turistica francese o tedesca o olandese deve poter svolgere la sua professione anche in Italia.
Ma nel nostro Paese, la normativa precedentemente in vigore prevedeva che le guide fossero abilitate a svolgere la propria professione esclusivamente nel territorio (provincia o regione) dove avevano ottenuto l'abilitazione. In ragione di ciò, la nuova legge in materia consente non solo alle guide europee di esercitare il proprio lavoro in qualunque stato membro, ma anche alle guide italiane di lavorare su tutto il territorio nazionale.
Ma le novità non sono state ben accolte dai diretti interessati, almeno in Italia. Federagit, l'associazione di categoria che fa parte di Confesercenti, ha criticato la nuova legge, spiegando come una guida sia "specializzata nell'illustrazione di un patrimonio culturale limitato e non va confusa con l'accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un viaggio. È impossibile saper effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano", figuriamoci in tutta Europa.
Con l’entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013), fissata al 4 settembre, le guide turistiche se abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, potranno operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. La previsione è contemplata dall’articolo 3 con l’attenuante di una deroga: viene attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali il compito di individuare i siti nei quali, in ragione del loro peculiare interesse storico, artistico od archeologico, lo svolgimento dell’attività di guida turistica è riservata a coloro che abbiano acquisito una
specifica abilitazione, in tal modo valorizzando le spiccate professionalità acquisite.
Alla base della norma è il caso di infrazione EU Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi imposti dalla direttiva servizi 2006/123/CE. Con nota 6 settembre 2012, infatti, la Commissione europea ha rilevato l’esistenza di norme in materia di guide turistiche in contrasto con l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva citata laddove la legislazione nazionale prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale.
Legge europea 2013, tempi duri per le guide turistiche nazionali
Pubblicato in Normativa nazionale il 23/08/2013
di Lilla Laperuta
Con l’entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013), fissata al 4 settembre, le guide turistiche se abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, potranno operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. La previsione è contemplata dall’articolo 3 con l’attenuante di una deroga: viene attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali il compito di individuare i siti nei quali, in ragione del loro peculiare interesse storico, artistico od archeologico, lo svolgimento dell’attività di guida turistica è riservata a coloro che abbiano acquisito una specifica abilitazione, in tal modo valorizzando le spiccate professionalità acquisite.
Alla base della norma è il caso di infrazione EU Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi imposti dalla direttiva servizi 2006/123/CE. Con nota 6 settembre 2012, infatti, la Commissione europea ha rilevato l’esistenza di norme in materia di guide turistiche in contrasto con l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva citata laddove la legislazione nazionale prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale. Sulla base del principio di tolleranza zero riguardo alle violazioni della direttiva servizi, la Commissione ha chiesto, con successiva nota del 13 febbraio 2013, un calendario dettagliato relativo alle iniziative intraprese per la definizione di un intervento normativo in materia.
Con l’articolo 3 in questione, dunque, si consente ora alle guide turistiche, abilitate ad esercitare la propria professione in altri Stati membri, di operare in regime di libera prestazione di servizi su tutto il territorio italiano, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni. E’ altresì racchiusa dalla norma la previsione generale della validità in tutto il territorio nazionale dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica anche per i professionisti italiani, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto
ai professionisti appartenenti ad altri Stati membri.
Federagit – Confesercenti, in rappresentanza delle guide turistiche abilitate, ha criticato duramente l’approvazione di tale articolo, che per consentire alle guide provenienti dagli altri Stati membri di effettuare visite guidate su tutto il territorio nazionale, dequalifica, di fatto, drasticamente la professione di guida turistica. Per sua natura e definizione la guida turistica, sostiene Federagit, “è specializzata nell'illustrazione di un patrimonio culturale limitato e non va confusa con l'accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un viaggio. E' impossibile saper effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui patrimonio va dalla preistoria all'arte contemporanea e conta non meno di 200.000 beni culturali censiti. Non è possibile padroneggiare approfonditamente tutte le conoscenze teoriche e la logistica di tutte le visite. Per la ricchezza di beni culturali, non a caso le leggi italiane hanno stabilito che le abilitazioni all'esercizio della professione di guida riguardano un ambito territoriale che è possibile conoscere (provinciale o regionale)”.





LEGGE REGIONALE 25 maggio 2012, n. 13


“Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province”.



IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

La seguente legge:


Art. 1
Finalità

1.            La presente legge, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale in materia, definisce e disciplina le attività professionali turistiche di accompagnamento, in attuazione del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

2.            La Regione disciplina l’esercizio in Puglia delle attività di cui al comma 1 al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’offerta dei servizi nell’ambito del settore, nonché a tutela del consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni speciali.


Art. 2
Definizione delle professioni turistiche
e declaratoria delle funzioni

1.            La Regione Puglia definisce le attività professionali turistiche sulla base di quanto previsto dal Titolo II (Professioni e formazione nel settore turistico) - Capo I (Professioni turistiche), articolo 6 (Definizione), del d.lgs. 79/2011, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 (Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), dall’articolo 59 (Libera prestazione di servizi per l’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), dalla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, dal Capo V (Disposizioni in materia di attività produttive), articolo 14 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE), della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

2. I relativi profili e funzioni sono definiti secondo quanto di seguito indicato:
a) è guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto, musei, gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi e siti archeologici, ville storiche, masserie fortificate, complessi architettonici e urbanistici, o comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o conservati. La guida turistica, nello svolgimento della propria attività professionale di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta e aggiornata diffusione della conoscenza del patrimonio e si impegna alla sensibilizzazione e all’educazione dei visitatori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati;
b) è accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone, in viaggi organizzati, sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assicura assistenza ai partecipanti, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.

3. Le attività professionali, come individuate al comma 2 sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell’ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare, attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori turistico-ricettivi, dei trasporti e della ristorazione, nonché del commercio, dell’artigianato e dei servizi.


Art. 3
Requisiti per l’esercizio delle professioni

1. Per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a)            cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b)           abilitazione all’esercizio della professione conseguita mediante il superamento del relativo esame di abilitazione professionale;
c)            maggiore età;
d)           possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana;
e)           idoneità psico-fisica all’esercizio della specifica attività professionale;
f)            godimento dei diritti civili e politici.

2. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio della professione nell’ambito territoriale della regione Puglia.
3. L’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico consente l’esercizio dell’attività su tutto il territorio nazionale e all’estero.

4. La guida turistica e l’accompagnatore possono altresì sostenere un apposito esame, effettuato a cura delle Province, relativo all’accertamento della padronanza di una o più lingue straniere.


Art. 4
Esonero parziale dall’esame

1. Le guide turistiche che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella regione Puglia, devono sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l’esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza dei luoghi di culto, di musei, di gallerie, di monumenti, di scavi archeologici, di ville storiche, di masserie fortificate, di complessi architettonici e urbanistici.


Art. 5
Accreditamento, attestati di abilitazione
e tesserini di riconoscimento

1. La Regione, con propri atti amministrativi e sentite le province, si riserva di promuovere specifiche forme di accreditamento, rivolte in particolare alle guide turistiche e non vincolanti per l’esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge, allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici.

2. La Provincia istituisce elenchi riferiti a ciascuna delle professioni turistiche di cui alla presente legge, ai quali sono rispettivamente iscritti coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dell’attestato di abilitazione, rilasciato previo superamento del relativo esame, e dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3. I relativi dati sono trasmessi in via informatica alla Regione, con modalità che assicurino il costante aggiornamento degli stessi e resi pubblici sul portale turistico regionale (www.viaggiareinpuglia.it).
3. In ordine alla tenuta degli elenchi, le Province provvedono alle attività finalizzate ad accertare il possesso dei titoli e delle capacità professionali.

4.            La Provincia rilascia l’attestato di abilitazione e apposito tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l’attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, a cura della Provincia.


Art. 6
Libera prestazione

1. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico di altri Paesi dell’Unione europea operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica, fermo il rispetto dell’articolo 10 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore) del d.lgs. 206/2007.

2. I Comuni e gli organi di polizia locale accertano il possesso, da parte delle guide turistiche di cui al comma 1, della specifica documentazione attestante l’abilitazione.


Art. 7
Esami di abilitazione

1. L’esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l’esame relativo alla padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione Puglia si riserva di modificare successivamente tali atti, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa o da norme nazionali o dell’Unione europea.


Art. 8
Formazione professionale

1. Nel rispetto delle direttive regionali, le Province, singole o associate, possono organizzare specifici percorsi formativi relativi alla figura di guida turistica.


Art. 9
Funzioni amministrative
di vigilanza e controllo

1. Fatte salve le competenze degli organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di cui alla presente legge.

2. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente per territorio copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.


Art. 10
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è riconosciuta l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico a coloro che hanno già esercitato in Puglia le attività di cui al comma 2 dell’articolo 2.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con regolamento i criteri, le modalità e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione di cui al comma 1.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 maggio 2012


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