Corsi di Laurea Triennale Nuovo Ordinamento
Anni Accademici dal 2001al 2008
Beni culturali per operatori del turismo (Nuovo ordinamento
aperto nel 2002 Detta BE.C.O.T
Classe 39 (Scienze del turismo)
9.1. Per il curriculum storico artistico (BE.C.O.T.)
Esperti nella valorizzazione e divulgazione dei beni
culturali (guida turistica).
Esperti nello studio e nell’elaborazione di percorsi
turistico-culturali regionali e nazionali.
Degree
courses in Cultural heritage for tourism operators
Class 39
(Science for tourism)
Academic
Years since 2001till 2008
9.1. For
the art history curriculum (BE.COT)
Experts in
the development and dissemination of cultural heritage (tourist guide).
Experts in
the study and the development of tourist and cultural-regional and national.
NB: sentenza n. 1926 dell’1 luglio 2014 con cui il Tar di Catania riconosce il ruolo di guida/accompagnatore e viceversa Accompagnatore/guida e il ruolo fondamentale del tour operator:http://www.file-pdf.it/2014/09/20/sentenza/sentenza.pdf
L.R Lazio. 19 Aprile 1985, n. 50
Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed
interprete turistico.
Art. 1
(Finalita')
Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed
interprete turistico. (1)
L.R. 19 Aprile 1985, n. 50
La presente legge disciplina l' esercizio delle professioni
di guida, accompagnatore ed interprete turisticonella Regione.
Art. 2
(Definizione di guida turistica)
E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone
singole o gruppi di persone nella visita a monumenti, opere e gallerie d' arte,
musei, scavi archeologici, ville, parchi, localita' paesaggistiche e di
particolare attrattiva, complessi industriali, artigianali, agricoli e simili,
per illustrare i valori, direttamente o tramite interprete.
L' esercizio della professione di guida turistica e'
consentito con riferimento specifico a parti del territorio regionale.
Art. 3
(Definizione di accompagnatore turistico)
E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione,
accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il
territorio nazionale od all' estero in attuazione del programma di viaggio,
assicurando la necessaria assistenza e fornendo elementi significativi e
notizie di interesse turistico - culturale sulle zone di transito, al di fuori
dell' ambito di competenza e nel rispetto delle attivita' delle guide
turistiche.
Art. 4
(Definizione di interprete turistico)
E' interprete turistico chi, per professione, presta la
propria opera nell' assistenza, esclusivamente mediante traduzione di lingue
estere, a turisti stranieri, presenti in occasione di viaggi turistici,
incontri, manifestazioni di interesse turistico, e presso uffici di
informazione, al di fuori delle attivita' riconosciute alle guide ed agli
accompagnatori turistici.
Art. 5
(Condizioni per l' esercizio dell' attivita')
L' esercizio delle professioni di guida, accompagnatore ed
interprete turistico e' subordinato al possesso della licenza rilasciata dal
comune competente, ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
L' attestato di abilitazione professionale costituisce
condizioni indispensabili per il rilascio della licenza e si consegue previo
accertamento della capacita' tecnico - professionale, secondo le norme della
presente legge. Non e' soggetto agli obblighi di cui ai precedenti commi:
a) chi svolge senza compenso e senza carattere di
professionalita' ed abitualita' le attivita' di cui alla presente legge
esclusivamente in favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di
carattere associativo, operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai
sensi dell' articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, previa
comunicazione all' assessorato al turismo della Regione od all' ente turistico
periferico competente e nell' osservanza delle norme regionali in materia di
agenzie di viaggio e turismo;
b) chi occasionalmente presta la propria opera nell' ambito
delle attivita' previste dalla presente legge come dipendente od in qualita' di
esperto, in occasione di singoli viaggi o di iniziative promozionali
organizzati da enti pubblici esclusivamente nell' espletamento dei loro compiti
istituzionali, previa comunicazione all' assessorato al turismo della Regione
od all' ente turistico periferico competente;
c) chi svolge in qualita' di dipendente di agenzia di viaggi
e turismo attivita' di accoglienza ed accompagnamento da e per porti,
aeroporto, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
c bis) i ministri di culto e gli appartenenti agli ordini
religiosi che, in occasione di iniziative religiose e/o di culto, svolgono le
attività di cui alla presente legge nella propria sede di appartenenza, senza
compenso ed abitualità. (1a)
Per l' esercizio delle professioni disciplinate dalla
presente legge i cittadini appartenenti ai paesi membri della Comunita'
Economica Europea sono equiparati, a condizione di reciprocita', ai cittadini
italiani, con l' osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
Per gli accompagnatori turistici, appartenenti a paesi
esteri dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti
disposizioni normative italiane in materia di pubblica sicurezza, di cui all'
articolo 3 del regio decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 448 e successive
disposizioni, relativamente all' attestazione della rappresentanza consolare,
all' obbligo di uniformarsi alle altre disposizioni vigenti per i corrieri
nazionali ed al visto dell' autorita' competente.
Art. 6
(Abilitazione tecnico - professionale)
Per accertare l' idoneita' tecnico - professionale all'
esercizio delle attivita' di guida, accompagnatore ed interprete turistico, la
Regione con deliberazione della Giunta bandisce, di regola ogni anno
relativamente a ciascuna professione, apposite prove pubbliche d' esame scritte
ed orali, per tutti gli ambiti provinciali o per alcuni solamente.
Gli aspiranti all' esercizio della professione di guida ed
accompagnatore turistico devono sostenere l' esame di lingua fondamentale in
almeno una tra le lingue straniere maggiormente diffuse ed insegnate nelle
scuole secondarie dello Stato ed eventualmente nelle lingue straniere
facoltative nelle quali intendono espletare l' attivita' professionale.
Gli aspiranti all' esercizio della professione di interprete
turistico devono sostenere l' esame di lingua fondamentale in almeno una tra le
lingue straniere insegnate nelle universita' dello Stato ed eventualmente nelle
lingue straniere facoltative, nelle quali intendono espletare l' attivita'
professionale.
Il bando d' esame viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione e fissa i termini, requisiti e modalita' per l' ammissione all'
esame e per l' espletamento delle relative prove, indica il programma delle
materie d' esame, le lingue straniere sulle quali deve avvenire la scelta dei
candidati, precisa quanto altro necessario in conformita' della presente legge
e della normativa statale vigente.
Art. 7
(Domanda d' esame)
Ai fini dell' ammissione all' esame di cui al precedente
articolo 6, gli aspiranti devono, conformemente alle norme del bando,
presentare domanda alla Regione, assessorato al turismo, dichiarando il
possesso dei seguenti requisiti:
1) maggiore eta';
2) cittadinanza italiana o di altro stato membro della
Comunita' Economica Europea, col quale sussistano, in materia di guide,
interpreti ed accompagnatori turistici, condizioni di reciprocita';
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) diploma di scuola media superiore o titolo di studio
equipollente;
5) idoneita' psico - fisica all' esercizio della
professione.
2. Nella domanda gli aspiranti devono, altresi', indicare l'
attivita' professionale per la quale si chiede l' abitazione, le lingue
straniere tra quelle incluse nel bando e le eventuali lingue estere facoltative
per le quali si intende sostenere l' esame e l' ambito provinciale
prescelto.(2)
I requisiti richiesti dal bando d' esame devono essere
posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda
Art. 8
(Nomina delle commissioni)
Le commissioni d' esame sono nominate con decreto del
Presidente della Giunta regionale, restano in carica per la durata di due anni
e possono essere confermate, salvo eventuali variazioni.
La Regione puo' avvalersi, in qualita' di esperti, di
docenti universitari e di istituti di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi gli istituti professionali di Stato e gli istituti tecnici per il
turismo, di funzionari o dirigenti delle amministrazioni pubbliche, nonche' di
esperti di riconosciuta comprovata preparazione culturale e di esperienza
pratica nelle specifiche materie d' esame.
Art. 9.
(Commissioni d'esame per guide turistiche)
1. La commissione d'esame per le guide turistiche e' cosi'
composta:
1) Il dirigente del settore dell'assessorato regionale al
turismo competente per materia che la presiede;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo,
esperto in organizzazzione e legislazione turistica;
3) un esperto di sotria dell'arte;
4) un esperto in archeologia;
5) un esperto nel settore delle attivita' ambientali,
culturali e produttive del Lazio;
6) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando
di esame.
2. Della commissione possono far parte di volta in volta
membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle
quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.
3. In qualita' di esperti, di cui ai punti 3), 4), 5) e 6)
del comma 1, la Regione si avvale preferibilmente di docenti a livello
universitario.
4. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte
da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo. (3)
Art.10
( Commissione d' esame per accompagnatori turistici)
1. La commissione d'esame di abilitazione per gli
accompagnatori turistici e' cosi' composta:
1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al
turismo competente per materia che la preside;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo
esperto in organizzazione e legislazione turistica;
3) un esperto di geografia turistica;
4) un esperto di tecnica del turismo;
5) un esperto in trasporti e comunicazioni;
6) un esperto in legislazione valutaria e doganale;
7) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando
d'esame.
2. Della commissione possono fare parte di volta in volta
membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle
quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.
3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte
da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo. (4)
Art. 11
( Commissione d' esame per interpreti turistici)
1. La commissione d'esame di abilitazione per interpreti
turistici e' cosi' composta:
1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al
turismo competente per materia che la presiede;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo
esperto in organizzazione e legislazione turistica;
3) un esperto in tecnica del turismo;
4) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando
di esame.
2. Della commissione possono far parte di volta in volta
membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle
quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.
3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte
da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo. (5)
Art. 12
( Prove d' esame per guide turistiche)
L' esame per le guide turistiche consiste nelle seguenti
prove:
a) prova scritta, anche mediante questionario, in materia
storico - artistica, economica ed ambientale generale e delle localita' in cui
deve essere esercitata la professione;(6)
b) prove orali riguardanti, rispettivamente:
1) cultura storico - artistica, nonche' economica ed ambientale
delle localita' in cui dovra' essere esercitata la professione;
2) nozioni generali di legislazione e di organizzazione
turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione;
3) conversazione nonche' lettura e traduzione orale di un brano
scritto nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in
ciascuna di quelle facoltative.
Art. 13
(Prove d' esame per accompagnatori turistici)
L' esame per gli accompagnatori turistici consiste nelle
seguenti prove:
a) prova scritta, anche mediante questionario, in materia di
geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea ed in materia di
organizzazione e legislazione turistica, valutaria e doganale, delle
comunicazioni e trasporti; (7)
b) prove orali, riguardanti rispettivamente:
1) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
2) organizzazione e legislazione turistica;
3) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;
4) nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
5) tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della
professione;
6) conversazione, nonche' lettura e traduzione orale, di un
brano scritto nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed
in ciascuna di quelle facoltative.
Art. 14
(Prove d' esame per interpreti turistici)
L' esame per gli interpreti consiste nelle seguenti prove:
a) prova scritta di traduzione dalla lingua italiana nella
lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in ciascuna di
quelle facoltative;
b) prove orali, riguardanti rispettivamente:
1) colloquio e traduzione simultanea nelle lingue oggetto
della prova scritta;
2) nozioni di tecnica turistica, compiti e norme di
esercizio della professione;
3) nozioni generali di legislazione e di organizzazione
turistica italiana.
Art.15
( Funzionamento delle commissioni)
Dello svolgimento delle prove di abilitazione e delle
decisioni adottate dalla commissione viene redatto giorno per giorno processo
verbale.
Ciascun componente la commissione d' esame dispone di dieci
punti per ogni prova sostenuta dal singolo candidato.
Per l' ammissione alle prove orali il candidato dovra'
conseguire il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria
scritta.
Gli aspiranti devono riportare, per il riconoscimento della
abilitazione all' esercizio della professione, una votazione media complessiva
non inferiore ai sette decimi e, per ciascuna prova orale, un voto non
inferiore ai sei decimi.
Per le prove facoltative occorre riportare, ai fini della
relativa idoneita' un punteggio non inferiore ai sette decimi che, nella
valutazione complessiva, da' luogo all' attribuzione di un punto per ogni prova
facoltativa superata.
Art. 16
(Graduatoria ed attestato di abilitazione)
Ciascuna commissione giudicatrice, espletate le prove d'
esame, procede alla formazione della graduatoria di merito dei candidati con
indicazione del punteggio complessivo da ciascuno conseguito.
La votazione complessiva attribuita a ciascun candidato e'
costituita dalla somma dei punteggi in ciascuna prova scritta ed orale e, per
le lingue facoltative, di un punto per ognuna delle relative prove superate ai
sensi del precedente art. 15.
Nel caso di parita' di punteggio riportato da due o piu'
candidati nella stessa prova, la precedenza nell' ordine progressivo della
graduatoria e' determinata in via prioritaria dal possesso di titoli di studio
nelle materie oggetto della prova di abilitazione e, in subordine, da ogni
altro titolo di studio ed idoneita' conseguiti e, ancora a parita' di punti, da
ogni ulteriore elemento che possa dimostrare la migliore qualificazione
professionale.
La Giunta regionale, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, approva con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino
Ufficiale della Regione, la graduatoria degli abilitati all' esercizio delle
singole professioni di guida, accompagnatore od interprete turistico.
Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli
interessati l' attestato di abilitazione necessario ai fini dell' ottenimento
della licenza di esercizio dell' attivita' professionale da parte del comune.
Art. 17
( Estensione dell' abilitazione e variazioni di residenza)
Chi è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione di guida turistica, conseguito in una delle province della Regione,
può presentare domanda, nei termini previsti dal bando e sulla base dei
requisiti già accertati o dichiarati, per l’ammissione a nuova prova di esame
relativa alla professione, in un altro ambito provinciale del Lazio, sostenendo
esclusivamente le prove scritte ed orali inerenti alla cultura storico
artistica generale e alla geografia turistica e/o, nel caso di richiesta di
integrazione per altre lingue, l’eventuale esame orale per l’estensione
dell’abilitazione ad altra lingua o lingue oltre quella o quelle già posseduta
o possedute.
Chi, altresì, è in possesso dell’abilitazione all’esercizio
della professione di guida turistica conseguita in altra regione, può
presentare domanda, nei termini previsti dal bando e sulla base dei requisiti
già accertati o dichiarati, per l’ammissione a nuova prova di esame relativa
alla professione, in un ambito provinciale del Lazio.
In tal caso non è necessario sostenere le prove orali per le
lingue risultanti dall’attestato.(8)
Il superamento delle prove con il punteggio prescritto
comporta, nel rispetto delle norme della presente legge, l' indicazione
aggiuntiva del relativo ambito provinciale di abilitazione e l’indicazione di
eventuali lingue oltre a quelle risultanti dalla licenza e dall’attestato di
abilitazione in possesso dell’interessato.(8)
Il titolare di licenza di accompagnatore o di interprete
turistico, rilasciata sulla base della capacita' tecnica accertata in
conformita' delle norme statali e di quelle regionali eventualmente esistenti,
nel caso in cui intenda trasferire la propria residenza in un comune del Lazio
ed esercitare nel corrispondente ambito provinciale la propria professione,
deve presentare domanda al nuovo comune di residenza, al fine di ottenere il
rilascio della licenza, di cui al precedente art. 5, primo comma.
L' iscrizione nell' elenco regionale, di cui al successivo
art. 21, del titolare della nuova licenza, rilasciata ai sensi del successivo
art. 18, avviene dopo la cancellazione dell' interessato dal ruolo, elenco o
simile, in cui risultava precedentemente iscritto.
Art. 18
( Licenza per l' esercizio dell' attivita' professionale)
Per ottenere la licenza di cui al precedente art. 5, primo
comma, l' interessato deve presentare domanda al comune di residenza, nell'
ambito territoriale prescelto ai sensi del precedente art. 7, indicando l'
attivita' professionale che intende esercitare ed allegando, oltre all'
attestato di abilitazione tecnico - professionale di cui all' art. 16 della
presente legge, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
prescritti dal citato art. 7.
La licenza e' concessa nell' osservanza delle norme vigenti
di pubblica sicurezza e deve indicare la professione per la quale e'
rilasciata, le lingue straniere conosciute e, per le guide, l' ambito
territoriale d' esercizio, in conformita' dell' abilitazione professionale
conseguita.(9)
Art. 19
(Rinnovo della licenza)
La licenza e' rinnovata annualmente dal comune competente su
domanda dell' interessato da presentare prima della data di scadenza e da
corredare di sintetica relazione sull' attivita' svolta dal titolare durante l'
anno precedente.
La domanda non corredata della relazione, di cui al comma
precedente, si considera irricevibile.
Il mancato rinnovo della licenza comporta la sospensione
della stessa, fino a presentazione della domanda, corredata della prescritta
relazione. 4. Il comune puo' tener conto delle singole relazioni ricevute e
dell' insieme delle stesse ai fini degli eventuali provvedimenti di cui al
successivo articolo 20. (10)
Il mancato rinnovo, per due anni consecutivi estendibili a
tre nei casi di grave e comprovato impedimento, comporta la revoca della
licenza da parte del comune e la cancellazione dell' intestatario dall' elenco
di cui al successivo art. 21.
La sospensione della licenza puo' conseguire, anche a
richiesta del titolare, per un periodo non superiore ad anni tre. 7.
La reiscrizione nell' elenco regionale e la concessione di
una nuova licenza al titolare della precedente, come sopra revocata, sono
subordinate alla presentazione di nuova domanda.
Art. 20
(Sospensione e revoca della licenza)
Oltreche' nel caso di sospensione e revoca, dovute a mancato
rinnovo della licenza, previste dal precedente art. 19 e salvo quanto disposto
da norme penali e di pubblica sicurezza, la licenza di cui all' art. 5 della
presente legge puo' essere sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, nei casi
piu' gravi, revocata dal comune, sentiti gli enti turistici periferici
competenti territorialmente, nei seguenti casi:
1) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;
2) comportamento particolarmente scorretto nell' esercizio
dell' attivita' professionale o comunque contrario agli scopi del turismo;
3) reiterate violazioni ai divieti previsti dall' art. 25
della presente legge con applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.
29, primo comma.
La licenza e' altresi' revocata qualora il titolare perda
taluno dei requisiti per cui la licenza stessa venne rilasciata.
Nel caso previsto dal comma precedente se, successivamente
alla revoca, l' interessato riacquisti i necessari requisiti la licenza puo'
essere nuovamente emessa ai sensi del precedente articolo 19, ultimo comma.
La sospensione e la revoca, previste dal presente articolo e
dal precedente art. 19, sono disposte con provvedimenti comunali motivati, da
notificare agli interessati.
Contro tali provvedimenti, qualora non attengono a
violazioni delle norme di pubblica sicurezza, e' ammesso, salvi gli altri mezzi
di giustizia amministrativa e civile, ricorso alla Regione entro trenta giorni
dalla notifica, di cui al comma precedente.
I ricorsi inoltrati alla Regione sono decisi con decreto del
Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell' assessorato
regionale al turismo. La decisione adottata dal Presidente della Giunta
regionale e' definitiva.
Art.21
(Elenchi regionali delle guide degli accompagnatori e degli
interpreti turistici)
Sono istituiti presso la Regione, assessorato al turismo,
gli elenchi regionali delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti
turistici, ai quali debbono essere rispettivamente iscritti tutti coloro che
sono in possesso della licenza di cui al precedente art. 5.
All' atto dell' iscrizione prevista dal comma precedente, l'
assessorato regionale al turismo rilascia all' interessato apposito distintivo,
che deve essere mantenuto bene in vista dall' interessato medesimo sulla
propria persona all' atto dell' espletamento dell' attivita' professionale, ed
una tessera personale di riconoscimento.
La tessera di cui al precedente comma, munita di fotografia
dell' intestatario, deve contenere i dati anagrafici dello stesso e le
ulteriori indicazioni, di cui al precedente art. 18, secondo comma.
Il rilascio di ciascuna licenza per l' esercizio dell'
attivita' professionale di guida, di accompagnatore e di interprete turistico,
nonche' l' eventuale sospensione, revoca o rinuncia ed altre variazioni, devono
essere immediatamente comunicati dal comune alla Regione, assessorato al
turismo, ai fini dell' iscrizione o dell' aggiornamento degli elenchi
regionali.
Art. 22
(Comitato tecnico regionale)
1. E' istituito il comitato tecnico regionale per le guide,
gli accompagnatori e gli interpreti turistici con il compito di formulare
pareri e proposte circa le iniziative attinenti lo studio e la soluzione dei
problemi di sviluppo e di qualificazione delle attivita' professionali delle
guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici.
2. Il comitato e' composto da:
a) l' assessore regionale al turismo con funzioni di
presidente;
b) il dirigente del competente settore dell' assessorato
regionale al turismo, che lo presiede in caso di assenza dell' assessore;
c) due rappresentanti degli enti turistici periferici;
d) due rappresentanti dei comuni del Lazio, designati dall'
associazione regionale dei comuni d' Italia - sezione regionale del Lazio;
e) due rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo
operanti nella Regione, designati dalle associazioni di categoria piu'
rappresentative a livello regionale;
f) due rappresentanti di ciascuna delle categorie
professionali disciplinate dalla presente legge, scelti dalla Giunta regionale
tra i nominativi segnalati, singolarmente e distintamente per professione, da
ognuna delle organizzazioni sindacali del settore turistico maggiormente
rappresentative a livello regionale.
3. Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un
funzionario dell' assessorato regionale al turismo.
4. Ciascuna delle associazioni o delle organizzazioni di cui
alle lettere c), d), e) ed f), designa, altresi', un supplente che interviene
in caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.
5. Il comitato e' nominato con deliberazione della Giunta
regionale, purche' le designazioni espresse entro trenta giorni dalla richiesta
non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti e dura
in carica cinque anni. L' integrazione dei componenti mancanti avviene con
successive deliberazioni.
6. Il comitato si riunisce su convocazione dell' assessore
regionale al turismo almeno una volta l' anno. (11)
Art. 23
1. I compensi per le prestazioni delle guide, accompagnatori
ed interpreti turistici, con validita' per uno o piu' anni, vengono proposti
entro il mese di ottobre dell' anno precedente alla scadenza dalle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale
alla competente amministrazione della provincia, che decide in merito entro l'
anno in corso, sentiti gli enti turistici periferici interessati e le
organizzazioni di categoria degli agenti di viaggio e degli albergatori
maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale.
2. Per il caso di mancata proposta l' amministrazione
provinciale competente procede di propria iniziativa alla determinazione dei
compensi.
3. La Regione puo' emanare direttive alle province al fine
di garantire uniformita' di criteri e di determinazioni nella materia.(12)
Art. 24
( Ingresso gratuito)
Le guide turistiche munite di licenza, nell' esercizio della
propria attivita' professionale, sono ammesse gratuitamente durante le ore di
apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di
proprieta' dello Stato, della Regione o di enti locali, ai sensi dell' art. 12
del regio decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 448.
La disposizione di cui al primo comma si applica altresi'
agli interpreti turistici, muniti di licenza, nel caso, previsto dal precedente
art. 2, in cui occorra l' attivita' dell' interprete oltre quella della guida
turistica locale.
Art. 25
(Divieti)
E' fatto divieto alle guide, agli accompagnatori ed agli
interpreti turistici di esercitare, dietro compenso, attivita' estranee alla
loro professione nei confronti dei turisti.
Il divieto comprende le attivita' di carattere commerciale,
di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto od indiretto
di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, singole imprese
commerciali, artigiane, industriali e simili.
E' fatto altresi' divieto ai soggetti, di cui al primo
comma, di applicare compensi differenti da quelli determinati ai sensi dell'
art. 23 della presente legge.
Art. 26
(Corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento)
La Regione, sentiti i rappresentanti delle categorie
interessate, promuove ed organizza, su iniziativa dell' assessorato regionale
al turismo, corsi di preparazione agli esami di abilitazione previsti dalla
presente legge, nonche' di aggiornamento e di perfezionamento professionale per
le guide, gli accompagnatori e gli interpreti turistici abilitati.
Al termine dei corsi di aggiornamento viene rilasciato ai
partecipanti un certificato di frequenza. Al termine dei corsi di perfezionamento
viene rilasciato ai partecipanti, che superino l' esame di fine corso, un
attestato di perfezionamento nell' ambito delle materie che sono state oggetto
delle prove di esame di abilitazione gia' sostenute con esito favorevole dai
partecipanti stessi.
Il possesso dell' attestato, di cui al comma precedente,
puo' essere annotato, a domanda dall' interessato, nel corrispondente elenco
regionale previsto dal precedente art. 21.
Art. 26- bis.
(Altre iniziative di qualificazione professionale)
1. La Regione provvede, mediante deliberazione della Giunta
regionale, all' acquisizione di distintivi, tessere e quant' altro necessario
al riconoscimento del personale autorizzato all' esercizio delle attivita'
professionali di cui alla presente legge e puo', altresi', provvedere all'
acquisto di pubblicazioni e di materiale didattico ed illustrativo, alla
realizzazione di convegni, conferenze, seminari ed a tutto cio' che possa
contribuire alla qualificazione professionale nelle attivita' disciplinate dalla
presente legge.(13)
Art. 27
(Esercizio abusivo dell' attivita')
Salva l' applicazione delle norme penali, l' esercizio
abusivo delle attivita' professionali di guida, accompagnatore ed interprete
turistico da' luogo alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 200.000 a lire 1 milioni. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidiva.
E' fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni
professionali nonche' dell' uso di segni distintivi di guide, accompagnatori ed
interpreti turistici non in possesso della prescritta licenza, salve le
eccezioni previste dalla vigente normativa.
L' inosservanza di tale divieto comporta l' applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a lire 2
milioni, elevabile, in caso di recidiva, da lire 2 milioni a lire 5 milioni.
Art. 28
(Vigilanza e controllo)
L' esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e
controllo delle guide, accompagnatori ed interpreti turistici spetta al comune,
nel cui territorio viene svolta l' attivita' degli stessi.
A tal fine il comune puo' avvalersi della collaborazione dell'
ente turistico periferico competente per territorio.
Spetta alla Regione emanare direttive di carattere generale
nell' interesse del turismo regionale ed essa si riserva la facolta' di
verificare l' osservanza delle norme della presente legge per il tramite di
funzionari del competente assessorato regionale espressamente designati.
Art. 29
(Sanzioni amministrative)
Salva l' applicazione delle norme penali, la guida
turistica, l' accompagnatore o l' interprete turistico che contravvenga ai
divieti di cui al precedente art. 25 soggiace alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000, sempreche' l' infrazione non
rientri fra quelle per le quali sia fissata una sanzione maggiore prevista da
altra legge regionale. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidiva.
Qualsiasi impresa, operatore od ente che applichi compensi
differenti da quelli determinati ai sensi dell' art. 23 della presente legge e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a lire 1 milione
raddoppiabile in caso di recidiva.
Art. 30
(Disposizioni transitorie)
Le guide turistiche ed i corrieri in possesso di licenza,
rilasciata ai sensi dell' art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, sono iscritti agli elenchi di cui al precedente art. 21, previa domanda
degli interessati da presentarsi alla Regione, assessorato al turismo, nel
termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, salvi casi eccezionali di comprovata impossibilita' della osservanza di
tale termine e comunque entro e non oltre un anno dalla data stessa.
La Regione trasmette ai comuni di competenza gli elenchi di
cui al precedente comma ai fini del rinnovo della licenza per l' esercizio
dell' attivita' professionale.
Con successive disposizioni di legge regionale verranno
disciplinate le altre figure professionali di cui all' art. 11 della legge 17
maggio 1983, n. 217. In attesa della ristrutturazione dell' organizzazione
turistica regionale, in conformita' dell' art. 4 della legge 17 maggio 1983, n.
217, per enti turistici periferici, quali sono menzionati nella presente legge,
si intendono gli enti provinciali per il turismo. In prima applicazione della presente
legge e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
stessa, la Giunta regionale bandisce una prova pubblica d' esame orale per
accompagnatori turistici.
A tale prova sono ammessi i candidati che non abbiano
presentato domanda di ammissione all' ultima prova di esame bandita dalla
Regione prima della data suddetta, siano in possesso della licenza di scuola
media inferiore, abbiano gia' compiuto il trentesimo anno di eta' e dimostrino,
mediante idonea documentazione, di aver prestato, negli ultimi tre anni,
attivita' di assistenza e di accoglienza ai turisti, per almeno sessanta giorni
effettivi per ciascun anno, a favore di enti operanti nel settore turistico o
di agenzie di viaggio e, infine, di non svolgere altra attivita' lavorativa.
Per l' ammissione alla prova di cui al precedente comma, la
domanda deve contenere le dichiarazioni e quanto altro previsto al precedente
art. 7, primo comma, punti 2), 3) e 5), e secondo comma, oltre alla
specificazione dell' eta' effettiva del candidato, alla dichiarazione del
possesso della licenza di scuola media inferiore o di titolo equipollente ed
alla dimostrazione documentale richiesta dal comma precedente.
Per il bando d' esame, la nomina e la composizione delle
commissioni, le graduatorie e gli attestati di abilitazione, la concessione
delle licenze, valgono le norme di cui ai precedenti articoli 6, 8, 10, 13, 15,
16 e 18 in quanto compatibili e con le necessarie eccezioni riguardanti gli
esami scritti ed il possesso del requisito, del diploma di scuola media
superiore o titolo equipollente.
La determinazione del numero di unita' da mettere a concorso
sara' effettuata dal comitato tecnico regionale, di cui al precedente art. 22,
anche in soprannumero rispetto alla quantificazione eventualmente gia' disposta
ai sensi del punto 2) di tale articolo o, in mancanza della stessa per non
essere stato ancora costituito il comitato, dalla Giunta regionale, rispetto
all' ultima dotazione approvata dei ruoli, sentiti in tal caso gli enti
turistici periferici competenti e le organizzazioni sindacali di categoria.
Resta salvo l' espletamento delle prove d' esame per guide
ed accompagnatori turistici, gia' bandite dalla Regione alla data di entrata in
vigore della presente legge, secondo le condizioni, modalita' e quanto altro
previsto dai rispettivi bandi d' esame.
Art. 31
(Disposizioni finanziarie)
Il funzionamento delle commissioni d' esame, di cui agli
articoli 9, 10 e 11 della presente legge, e del comitato tecnico regionale, di
cui al precedente art. 22, grava sul capitolo n. 26106 del bilancio di
previsione della Regione per l' esercizio 1985 e sui corrispondenti capitoli di
bilancio per gli esercizi successivi.
2. In ordine alle previsioni di cui all' articolo 26- bis e'
istituito per memoria nel bilancio di previsione della Regione lazio per l'
esercizio 1988, apposito capitolo con la denominazione: " Spese per l'
acquisto di segni distintivi e di materiale didattico e illustrativo, nonche'
per iniziative di qualificazione professionale in materia di guide,
accompagnatori ed interpreti turistici".(14)
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto le necessarie variazioni sul bilancio 1988.(14)
4. Allo stanziamento dei fondi necessari per gli anni
successivi si provvedera' con la legge di approvazione del
bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.(14)
Note:
(1)Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10
maggio 1985, n. 13. Si veda anche l'articolo 10 della legge regionale 16
novembre 1988, n. 74;
(1a) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della legge regionale
28 ottobre 2002, n. 34
(2) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale
16 novembre 1988, n. 74;
(3) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 33;
(4) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 33;
(5) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge
regionale 30 novembre 1994, n. 33;
(6) Lettera sostituita dall'articolo 2 della legge regionale
16 novembre 1988, n. 74;
(7) Lettera sostituita dall'articolo 3 della legge regionale
16 novembre 1988, n. 74;
(8) Comma sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 4
settembre 2000, n. 26;
(9) Comma soppresso dall'articolo 4 della legge regionale 16
novembre 1988, n. 74;
(10) Comma sostituito dall'articolo 5 della legge regionale
16 novembre 1988, n. 74;
(11) Articolo sostituito dall'articolo 6 della legge
regionale 16 novembre 1988, n. 74;
(12) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge
regionale 16 novembre 1988, n. 74;
(13) Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale
16 novembre 1988, n. 74;
(14) Comma aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 16
novembre 1988, n. 74;
Questo testo ricavato da internet è pubblicato solo a fini
informativi e non ha valore legale rimane dunque inalterata l'efficacia degli
atti legislativi originari.
Professioni TuristicheTurismo - Agenzie viaggi, professioni
turistiche e pro loco(data ultima modifica: 28/03/14) L'Ufficio fornisce
informazioni su come diventare guida turistica, accompagnatore turistico e
guida ambientale e sulle altre professioni turistiche previste dalla vigente
normativa nazionale e regionale sul turismo, sia per quanto concerne i titoli
abilitativi sia per l'iter procedurale; informa circa i corsi di formazione
riconosciuti dalla Provincia e gli avvisi annuali per la qualificazione a guida
turistica e a guida ambientale; indica i relativi riferimenti legislativi e
normativi; pubblica il link al sito della Regione Toscana agli elenchi delle
guide turistiche autorizzate ad operare su tutto il territorio nazionale.
Requisiti
Per diventare guida turistica in Toscana
Si devono possedere:
il diploma di scuola media superiore
l'abilitazione alla professione, conseguita mediante la
frequenza del corso di qualificazione professionale con il superamento
dell'esame finale (composto da una prova scritta, da una prova orale e da una
prova di simulazione)
oppure
il titolo di studio universitario, che sostituisce la
frequenza del corso di qualificazione ma non il superamento dell'esame scritto
e orale.
Se si è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, si
può chiedere alla Provincia di sottoporsi all'esame (con le tre prove) senza
dover frequentare il corso di qualificazione:
a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento
dell'esame di storia dell'arte;
b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento
dell'esame di storia dell'arte;
c) laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento
dell'esame di storia dell'arte;
d) laurea in lettere, con superamento dell'esame di storia
dell'arte;
e) laurea in architettura, con superamento dell'esame di
storia dell'arte;
f) laurea in scienza del turismo, con superamento dell'esame
di storia dell'arte;
g) altra laurea ritenuta equipollente a quelle sopra
indicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con
superamento dell'esame di storia dell'arte.
Per verificare l'equipollenza del diploma di laurea, si può
consultare il sito del Ministero (MIUR) all'indirizzo:
http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm
La Provincia non può fornire informazioni sull'equipollenza
dei titoli di studio.
FIRMATO IL DECRETO PER LE GUIDE TURISTICHE EUROPEE
Pubblicato: Giovedì, 29 Gennaio 2015 16:11 | Print | Email
Saranno le Regioni ad abilitare le guide turistiche
specializzate, a prescindere dal Paese di provenienza, che dovranno dimostrare
una conoscenza approfondita dei territori. Il sottosegretario del MiBACT
Barracciu: "L'obiettivo è garantire per chi viene a visitare il nostro
Paese e per i nostri stessi concittadini un servizio di guide turistiche di
esperienza e qualità"
Il ministro dei beni culturali e turismo, Dario
Franceschini, ha firmato oggi il decreto che individua i requisiti necessari a
ottenere l'abilitazione specifica per lo svolgimento della professione di guida
turistica in siti di particolare interesse storico, artistico e archeologico su
territorio italiano e che ne disciplina il procedimento di rilascio. Saranno
quindi le Regioni ad abilitare, per titoli o esami, le guide specializzate che
dovranno dimostrare una conoscenza approfondita delle eccellenze culturali
presenti sul nostro territorio.
"Si tratta di un provvedimento atteso dai
professionisti del settore e che stiamo seguendo con particolare attenzione,
visto il ruolo sempre più strategico che il turismo nelle intenzioni del
Governo deve svolgere, quale primaria risorsa economica ed occupazionale per il
nostro Paese" ha spiegato il sottosegretario Francesca Barracciu, che ha
la delega sulla materia e sta coordinando il tavolo con le associazioni di categoria
e i soggetti istituzionali coinvolti "Il 18 febbraio porteremo in
Conferenza Unificata il secondo decreto che individua anche questi siti di
particolare interesse".
L'abilitazione delle guide turistiche a livello europeo è un
tema che nei mesi scorsi ha scatenato diverse polemiche nel nostro Paese, con
manifestazioni delle categorie professionali e incontri ripetuti con i
rappresentanti istituzionali. "Attualmente stiamo effettuando una cernita
sulla base delle indicazioni delle nostre strutture regionali e di quelle degli
enti locali, i cui risultati saranno oggetto di un confronto con le
associazioni di categoria" ha dunque chiarito Barracciu, che ha spiegato
come l'obiettivo finale sia "garantire per chi viene a visitare il nostro
Paese e per i nostri stessi concittadini un servizio di guide turistiche di
esperienza e qualità. Non basta infatti avere il più importante patrimonio
culturale al mondo se non siamo in grado di farlo conoscere e fruire nel
migliore dei modi".
L'EUROPA CAMBIA LA PROFESSIONE DELLE GUIDE TURISTICHE IN
ITALIA
Pubblicato: Martedì, 03 Settembre 2013 15:58 | Print | Email
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2
Mercoledì 4 settembre entra in vigore la nuova normativa
riguardante l'attività delle guide turistiche in Italia; la novità ha suscitato
diverse polemiche tra i professionisti e le associazioni di settore, che temono
uno svilimento delle proprie competenze e abilitazioni a favore di soggetti non
qualificati per svolgere in maniera adeguata il delicato compito di guidare i
turisti alla scoperta di monumenti e poli culturali.
Ma quali sono le novità introdotte dalle nuove disposizioni
giuridiche italiane in materia di guide turistiche? Un'analisi sul portale
diritto.it spiega il senso e le conseguenze delle novità.
In pratica, la legge 97 del 6 agosto 2013, che entra in
vigore a partire dal 4 settembre, recepisce alcune precise direttive
dell'Unione Europea riguardanti la mobilità dei lavoratori europei, in
contrasto con le precedenti norme che regolavano l'attività delle guide
turistiche abilitate in Italia. Secondo l'Europa, e secondo la nuova legge
italiana, non si può impedire a una guida abilitata alla professione in uno
Stato membro dell'UE di svolgere il proprio mestiere in qualunque altro Stato
membro. Ovvero, una guida turistica francese o tedesca o olandese deve poter
svolgere la sua professione anche in Italia.
Ma nel nostro Paese, la normativa precedentemente in vigore
prevedeva che le guide fossero abilitate a svolgere la propria professione
esclusivamente nel territorio (provincia o regione) dove avevano ottenuto
l'abilitazione. In ragione di ciò, la nuova legge in materia consente non solo
alle guide europee di esercitare il proprio lavoro in qualunque stato membro,
ma anche alle guide italiane di lavorare su tutto il territorio nazionale.
Ma le novità non sono state ben accolte dai diretti
interessati, almeno in Italia. Federagit, l'associazione di categoria che fa
parte di Confesercenti, ha criticato la nuova legge, spiegando come una guida
sia "specializzata nell'illustrazione di un patrimonio culturale limitato
e non va confusa con l'accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un
viaggio. È impossibile saper effettuare visite guidate su tutto il territorio
italiano", figuriamoci in tutta Europa.
Con l’entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge
europea 2013), fissata al 4 settembre, le guide turistiche se abilitate ad
esercitare la professione in altri Stati membri, potranno operare in regime di
libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di
ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. La previsione è contemplata
dall’articolo 3 con l’attenuante di una deroga: viene attribuito al Ministero
per i beni e le attività culturali il compito di individuare i siti nei quali,
in ragione del loro peculiare interesse storico, artistico od archeologico, lo
svolgimento dell’attività di guida turistica è riservata a coloro che abbiano
acquisito una
specifica abilitazione, in tal modo valorizzando le spiccate
professionalità acquisite.
Alla base della norma è il caso di infrazione EU Pilot
4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi
imposti dalla direttiva servizi 2006/123/CE. Con nota 6 settembre 2012,
infatti, la Commissione europea ha rilevato l’esistenza di norme in materia di
guide turistiche in contrasto con l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva
citata laddove la legislazione nazionale prevede che l’abilitazione
all’esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella
regione o provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la
possibilità di esercitare la professione a livello nazionale.
Legge europea 2013, tempi duri per le guide turistiche
nazionali
Pubblicato in Normativa nazionale il 23/08/2013
di Lilla Laperuta
Con l’entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge
europea 2013), fissata al 4 settembre, le guide turistiche se abilitate ad
esercitare la professione in altri Stati membri, potranno operare in regime di
libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di
ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. La previsione è contemplata
dall’articolo 3 con l’attenuante di una deroga: viene attribuito al Ministero
per i beni e le attività culturali il compito di individuare i siti nei quali,
in ragione del loro peculiare interesse storico, artistico od archeologico, lo
svolgimento dell’attività di guida turistica è riservata a coloro che abbiano
acquisito una specifica abilitazione, in tal modo valorizzando le spiccate
professionalità acquisite.
Alla base della norma è il caso di infrazione EU Pilot
4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi
imposti dalla direttiva servizi 2006/123/CE. Con nota 6 settembre 2012,
infatti, la Commissione europea ha rilevato l’esistenza di norme in materia di
guide turistiche in contrasto con l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva
citata laddove la legislazione nazionale prevede che l’abilitazione
all’esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione
o provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di
esercitare la professione a livello nazionale. Sulla base del principio di
tolleranza zero riguardo alle violazioni della direttiva servizi, la
Commissione ha chiesto, con successiva nota del 13 febbraio 2013, un calendario
dettagliato relativo alle iniziative intraprese per la definizione di un
intervento normativo in materia.
Con l’articolo 3 in questione, dunque, si consente ora alle
guide turistiche, abilitate ad esercitare la propria professione in altri Stati
membri, di operare in regime di libera prestazione di servizi su tutto il
territorio italiano, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni. E’ altresì
racchiusa dalla norma la previsione generale della validità in tutto il
territorio nazionale dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida
turistica anche per i professionisti italiani, al fine di evitare una disparità
di trattamento rispetto
ai professionisti appartenenti ad altri Stati membri.
Federagit – Confesercenti, in rappresentanza delle guide
turistiche abilitate, ha criticato duramente l’approvazione di tale articolo,
che per consentire alle guide provenienti dagli altri Stati membri di
effettuare visite guidate su tutto il territorio nazionale, dequalifica, di
fatto, drasticamente la professione di guida turistica. Per sua natura e
definizione la guida turistica, sostiene Federagit, “è specializzata
nell'illustrazione di un patrimonio culturale limitato e non va confusa con
l'accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un viaggio. E' impossibile
saper effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui
patrimonio va dalla preistoria all'arte contemporanea e conta non meno di
200.000 beni culturali censiti. Non è possibile padroneggiare approfonditamente
tutte le conoscenze teoriche e la logistica di tutte le visite. Per la
ricchezza di beni culturali, non a caso le leggi italiane hanno stabilito che
le abilitazioni all'esercizio della professione di guida riguardano un ambito
territoriale che è possibile conoscere (provinciale o regionale)”.
LEGGE REGIONALE 25 maggio 2012, n. 13
“Norme per la disciplina delle attività professionali
turistiche. Competenza amministrativa delle Province”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La
presente legge, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea e
nazionale in materia, definisce e disciplina le attività professionali
turistiche di accompagnamento, in attuazione del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio).
2. La
Regione disciplina l’esercizio in Puglia delle attività di cui al comma 1 al
fine di migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’offerta dei servizi
nell’ambito del settore, nonché a tutela del consumatore e per assicurare la
piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni
speciali.
Art. 2
Definizione delle professioni turistiche
e declaratoria delle funzioni
1. La
Regione Puglia definisce le attività professionali turistiche sulla base di
quanto previsto dal Titolo II (Professioni e formazione nel settore turistico)
- Capo I (Professioni turistiche), articolo 6 (Definizione), del d.lgs.
79/2011, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre
2002 (Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico), dall’articolo 59 (Libera prestazione di servizi per l’attività di
guida turistica e di accompagnatore turistico) del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), dalla direttiva 12 dicembre 2006,
n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel
mercato interno, dal Capo V (Disposizioni in materia di attività produttive),
articolo 14 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE), della legge regionale 25
febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni
diverse).
2. I relativi profili e funzioni sono definiti secondo
quanto di seguito indicato:
a) è guida turistica chi, per attività professionale,
accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto,
musei, gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi e siti archeologici,
ville storiche, masserie fortificate, complessi architettonici e urbanistici, o
comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare
gli aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del
territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o conservati. La guida
turistica, nello svolgimento della propria attività professionale di
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta e
aggiornata diffusione della conoscenza del patrimonio e si impegna alla
sensibilizzazione e all’educazione dei visitatori al rispetto dei beni e dei
luoghi visitati;
b) è accompagnatore turistico chi, per attività
professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone, in viaggi
organizzati, sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del
programma turistico predisposto dagli organizzatori, assicura assistenza ai
partecipanti, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico
sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano
nella specifica competenza delle guide turistiche.
3. Le attività professionali, come individuate al comma 2
sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee
al proprio profilo professionale nell’ambito delle prestazioni rese a servizio
dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare, attività di carattere
commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto
o indiretto di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei
settori turistico-ricettivi, dei trasporti e della ristorazione, nonché del
commercio, dell’artigianato e dei servizi.
Art. 3
Requisiti per l’esercizio delle professioni
1. Per l’esercizio delle professioni turistiche di cui
all’articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza
italiana o di altro stato membro dell’Unione europea. Sono equiparati i
cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
b) abilitazione
all’esercizio della professione conseguita mediante il superamento del relativo
esame di abilitazione professionale;
c) maggiore
età;
d) possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di
diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza
dalla competente autorità italiana;
e) idoneità
psico-fisica all’esercizio della specifica attività professionale;
f) godimento
dei diritti civili e politici.
2. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida
turistica consente l’esercizio della professione nell’ambito territoriale della
regione Puglia.
3. L’abilitazione all’esercizio della professione di
accompagnatore turistico consente l’esercizio dell’attività su tutto il
territorio nazionale e all’estero.
4. La guida turistica e l’accompagnatore possono altresì
sostenere un apposito esame, effettuato a cura delle Province, relativo
all’accertamento della padronanza di una o più lingue straniere.
Art. 4
Esonero parziale dall’esame
1. Le guide turistiche che abbiano conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere
la propria attività nella regione Puglia, devono sostenere, nelle sessioni
ordinarie di esami, l’esame di abilitazione limitatamente alla verifica della
conoscenza dei luoghi di culto, di musei, di gallerie, di monumenti, di scavi
archeologici, di ville storiche, di masserie fortificate, di complessi
architettonici e urbanistici.
Art. 5
Accreditamento, attestati di abilitazione
e tesserini di riconoscimento
1. La Regione, con propri atti amministrativi e sentite le
province, si riserva di promuovere specifiche forme di accreditamento, rivolte
in particolare alle guide turistiche e non vincolanti per l’esercizio delle
attività professionali di cui alla presente legge, allo scopo di migliorare la
qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti
tematici.
2. La Provincia istituisce elenchi riferiti a ciascuna delle
professioni turistiche di cui alla presente legge, ai quali sono
rispettivamente iscritti coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso
dell’attestato di abilitazione, rilasciato previo superamento del relativo
esame, e dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3. I relativi dati sono
trasmessi in via informatica alla Regione, con modalità che assicurino il
costante aggiornamento degli stessi e resi pubblici sul portale turistico
regionale (www.viaggiareinpuglia.it).
3. In ordine alla tenuta degli elenchi, le Province
provvedono alle attività finalizzate ad accertare il possesso dei titoli e
delle capacità professionali.
4. La
Provincia rilascia l’attestato di abilitazione e apposito tesserino personale
di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l’attività
professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, a
cura della Provincia.
Art. 6
Libera prestazione
1. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di guida
turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico di altri Paesi dell’Unione
europea operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di
alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica, fermo il
rispetto dell’articolo 10 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del
prestatore) del d.lgs. 206/2007.
2. I Comuni e gli organi di polizia locale accertano il
possesso, da parte delle guide turistiche di cui al comma 1, della specifica
documentazione attestante l’abilitazione.
Art. 7
Esami di abilitazione
1. L’esame di abilitazione per le figure professionali
turistiche, nonché l’esame relativo alla padronanza di una o più lingue
straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a
procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti
amministrativi da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La Regione Puglia si riserva di modificare
successivamente tali atti, sentite le Province, a seguito di esigenze che
derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa o da norme
nazionali o dell’Unione europea.
Art. 8
Formazione professionale
1. Nel rispetto delle direttive regionali, le Province,
singole o associate, possono organizzare specifici percorsi formativi relativi
alla figura di guida turistica.
Art. 9
Funzioni amministrative
di vigilanza e controllo
1. Fatte salve le competenze degli organi di polizia locale,
i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività
professionali turistiche di cui alla presente legge.
2. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia
competente per territorio copia dei verbali delle contravvenzioni e degli
eventuali reclami pervenuti dai clienti.
Art. 10
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, è
riconosciuta l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica
e/o accompagnatore turistico a coloro che hanno già esercitato in Puglia le
attività di cui al comma 2 dell’articolo 2.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, determina con regolamento i criteri, le
modalità e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione di cui al comma 1.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 25 maggio 2012
VENDOLA