Socio Fondatore dell'Associazione ParteCivile - Marziani in Movimento. Innovare, Conoscere, Imparare, Mettersi alla Prova, Lavorare insieme, Comunicare con i cittadini che vivono i problemi di ogni giorno qui in Italia. e se si dovesse andare al Governo non dimenticarsi mai degli individui che vivono la vita quotidiana in Italia.
domenica 29 gennaio 2012
Arrivederci Presidente Oscar Luigi Scalfaro.
ARRIVEDERCI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA LEI MI E' STATO DI GRANDE INSEGNAMENTO, UN VERO AUTENTICO MAESTRO DI VITA. L'HO INCONTRATA A PIAZZA SS.APOSTOLI QUANDO IL PARTITO DEMOCRATICO GOVERNATO DA VELTRONI DECISE DI MANIFESTARE IN FAVORE DEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.
UNA COSTITUZIONE CHE SI DEVE RISPETTARE SENZA MEZZI TERMINI.
UNA COSTITUZIONE CHE CI UNISCE A TUTTO IL POPOLO ITALIANO.
giovedì 26 gennaio 2012
SOSTEGNO AL REDDITO DEI DISOCCUPATI, INOCCUPATI O PRECARIAMENTE OCCUPATI. DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI. POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO.
Consigliere Tonino D'Annibale propone un disegno di legge sul SOSTEGNO AL REDDITO DEI DISOCCUPATI, INOCCUPATI O PRECARIAMENTE OCCUPATI. DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI. POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO NELLA REGIONE LAZIO.
anche questa copia PDF originale targata Regione Lazio e firmata dal Presidente del Gruppo PD Regione Lazio Milana.
http://www.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_contenuti_sezione/testo_legge.pdf
Senatori PD per il reddito minimo di cittadinanza
La questione del reddito minimo di cittadinanza torna ad
affacciarsi nel dibattito politico con una nuova proposta di legge
presentata dal sen. DI GIOVANPAOLO (PD) primo firmatario e dai
senatori AMATI, ANTEZZA, CASSON,DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, Mariapia
GARAVAGLIA, MARITATI, PERTOLDI, STRADIOTTO, TOMASELLI, VITA e DE LUCA.
Potete leggere un articolo pubblicato su Paneacqua, a firma Marta
Maroni, che ne presenta le linee guida e le ragioni la proposta di legge
presentata.
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2806
| Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
|
N. 2806
| DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori DI GIOVAN PAOLO, AMATI, ANTEZZA, CASSON, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, Mariapia GARAVAGLIA, MARITATI, PERTOLDI, STRADIOTTO, TOMASELLI, VITA e DE LUCA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2011 Misure per l’istituzione del reddito minimo di cittadinanza |
Onorevoli
Senatori. – Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di
inserire nel nostro ordinamento il reddito minimo di cittadinanza, uno
strumento volto ad assicurare alla nostra popolazione, in relazione alle
scelte europee, un’esistenza libera e dignitosa e che ha lo scopo di
favorire l’inclusione sociale per i disoccupati, gli inoccupati o i
lavoratori precariamente occupati, ed ogni cittadino che voglia
investire sulla propria formazione culturale e lavorativa.
Gli
ultimi dati riportati concernenti il livello di povertà in Italia,
presentati alle Camere nel rapporto annuale dell’ISTAT, richiedono al
legislatore di promuovere azioni positive per combattere la povertà, la
disoccupazione e l’emarginazione sociale che da questa deriva, poiché
tali condizioni sono ampiamente riconosciute, a livello europeo, come
violazioni della dignità umana e dei diritti fondamentali; pertanto,
tramite l’inserimento del reddito minimo di cittadinanza si vuole
garantire la cosiddetta freedom from want , per assicurare condizioni accettabili di uguaglianza, di opportunità e quindi di partecipazione alla vita sociale.
La presente crisi economica e finanziaria ha portato una contrazione dell’offerta dei posti di lavoro ed a fenomeni di pauperizzazione che hanno colpito soprattutto le donne e i giovani. L’ISTAT rileva come «Nel 2010 è aumentato il numero delle persone tra 15 e 29 anni fuori dal circuito formativo e lavorativo. Si tratta di 2,1 milioni di unità, 134 mila in più dell’anno precedente, pari al 22,1 per cento della popolazione di questa età, una quota nettamente superiore a quella tipica degli altri paesi europei».
Si ricorda che gli Stati membri dell’Unione europea, hanno previsto nei loro rispettivi sistemi un reddito di base come fondamento del sistema di protezione sociale, poiché tale viene riconosciuto a tutti come un diritto soggettivo, ma non bisogna dimenticare che anche alcune delle nostre regioni, nel quadro delle competenze assegnate dalla riforma del titolo V della Costituzione , si sono avvalse di tale strumento.
Sembra importante sottolineare che tra i ventisette paesi della Unione europea la mancanza di un reddito di base è una circostanza riscontrabile soltanto in Italia, Grecia ed Ungheria.
Gli Stati membri dell’Unione europea hanno scelto di avvalersi di tale strumento per dar seguito alle disposizioni dell’articolo 34 della Carta europea (sicurezza sociale e assistenza sociale) che persegue l’obiettivo del contrasto all’esclusione sociale, collocando il sostegno al reddito dei cittadini dell’Unione europea all’interno di quelle politiche volte a garantire una vita dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Tale disposizione riconosce al reddito di cittadinanza una dignità di diritto a sé stante nell’ampio contesto di uno ius existentiae.
Ma questa iniziativa non è solo una scelta dei singoli Stati, poiché nel 1992 la Commissione adottò la raccomandazione 441/CEE dove riconosce «il diritto fondamentale della persona umana a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e lo strumento del reddito permette di far uscire le persone dalla povertà consentendo loro di vivere dignitosamente».
Tutte le esperienze in materia di redditi di base incondizionato per tutti, come riporta la relazione del Parlamento europeo sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa, se accompagnate da misure supplementari di integrazione hanno dimostrato di essere strumenti efficaci di lotta alla povertà e all’esclusione.
La ratio che è dietro questo disegno di legge è quella di affermare il diritto al reddito come diritto di cittadinanza che si traduce nella possibilità per tutti coloro che vivono di un lavoro precario e che sono costretti ad accontentarsi di quel lavoro che «semplicemente c’è» di potersi sottrarre da un ricatto di un lavoro che non coincide con le proprie aspettative e poter perseguire il proprio progetto lavorativo e formativo.
Questo disegno di legge vuole pertanto aumentare le possibilità soggettive di scelta tramite la definizione di una soglia economica per una vita dignitosa e che permetta di rovesciare il segno algebrico della precarietà per porle fine e riformularla in un’opportunità di poter scegliere, di poter cercare e di poter studiare. Ciò in termini economici svolge una funzione di riattivazione del prodotto interno lordo, incrementando l’uso dei consumi minimi che vanno in favore non solo dei soggetti beneficiari, ma anche dei soggetti del commercio e delle piccole e medie imprese partecipando alla riattivazione virtuosa del circuito economico.
Il diritto individuale al reddito, dunque, consente una ridefinizione di welfare in linea con una avanzata dinamicità sociale, che può rimettere in circolo tutto il capitale umano del nostro Paese, che oggi non ha la possibilità di emergere perché legato ad una situazione di necessità; un diritto che possa rendere i nostri giovani competitivi sul mercato al pari dei giovani degli altri Paesi europei, ma che, soprattutto, ci renda europei ed italiani migliori applicando il senso e la lettera dei primi articoli (2, 3 e 4) della nostra Carta costituzionale, quando definiscono i diritti e i doveri della persona come base fondamentale della nostra società.
Libertà ed uguaglianza tornano ad unire e non più a dividere perché fondati nell’azione attiva a favore della cittadinanza attraverso l’espressione del valore della fraternità.
La presente crisi economica e finanziaria ha portato una contrazione dell’offerta dei posti di lavoro ed a fenomeni di pauperizzazione che hanno colpito soprattutto le donne e i giovani. L’ISTAT rileva come «Nel 2010 è aumentato il numero delle persone tra 15 e 29 anni fuori dal circuito formativo e lavorativo. Si tratta di 2,1 milioni di unità, 134 mila in più dell’anno precedente, pari al 22,1 per cento della popolazione di questa età, una quota nettamente superiore a quella tipica degli altri paesi europei».
Si ricorda che gli Stati membri dell’Unione europea, hanno previsto nei loro rispettivi sistemi un reddito di base come fondamento del sistema di protezione sociale, poiché tale viene riconosciuto a tutti come un diritto soggettivo, ma non bisogna dimenticare che anche alcune delle nostre regioni, nel quadro delle competenze assegnate dalla riforma del titolo V della Costituzione , si sono avvalse di tale strumento.
Sembra importante sottolineare che tra i ventisette paesi della Unione europea la mancanza di un reddito di base è una circostanza riscontrabile soltanto in Italia, Grecia ed Ungheria.
Gli Stati membri dell’Unione europea hanno scelto di avvalersi di tale strumento per dar seguito alle disposizioni dell’articolo 34 della Carta europea (sicurezza sociale e assistenza sociale) che persegue l’obiettivo del contrasto all’esclusione sociale, collocando il sostegno al reddito dei cittadini dell’Unione europea all’interno di quelle politiche volte a garantire una vita dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Tale disposizione riconosce al reddito di cittadinanza una dignità di diritto a sé stante nell’ampio contesto di uno ius existentiae.
Ma questa iniziativa non è solo una scelta dei singoli Stati, poiché nel 1992 la Commissione adottò la raccomandazione 441/CEE dove riconosce «il diritto fondamentale della persona umana a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e lo strumento del reddito permette di far uscire le persone dalla povertà consentendo loro di vivere dignitosamente».
Tutte le esperienze in materia di redditi di base incondizionato per tutti, come riporta la relazione del Parlamento europeo sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa, se accompagnate da misure supplementari di integrazione hanno dimostrato di essere strumenti efficaci di lotta alla povertà e all’esclusione.
La ratio che è dietro questo disegno di legge è quella di affermare il diritto al reddito come diritto di cittadinanza che si traduce nella possibilità per tutti coloro che vivono di un lavoro precario e che sono costretti ad accontentarsi di quel lavoro che «semplicemente c’è» di potersi sottrarre da un ricatto di un lavoro che non coincide con le proprie aspettative e poter perseguire il proprio progetto lavorativo e formativo.
Questo disegno di legge vuole pertanto aumentare le possibilità soggettive di scelta tramite la definizione di una soglia economica per una vita dignitosa e che permetta di rovesciare il segno algebrico della precarietà per porle fine e riformularla in un’opportunità di poter scegliere, di poter cercare e di poter studiare. Ciò in termini economici svolge una funzione di riattivazione del prodotto interno lordo, incrementando l’uso dei consumi minimi che vanno in favore non solo dei soggetti beneficiari, ma anche dei soggetti del commercio e delle piccole e medie imprese partecipando alla riattivazione virtuosa del circuito economico.
Il diritto individuale al reddito, dunque, consente una ridefinizione di welfare in linea con una avanzata dinamicità sociale, che può rimettere in circolo tutto il capitale umano del nostro Paese, che oggi non ha la possibilità di emergere perché legato ad una situazione di necessità; un diritto che possa rendere i nostri giovani competitivi sul mercato al pari dei giovani degli altri Paesi europei, ma che, soprattutto, ci renda europei ed italiani migliori applicando il senso e la lettera dei primi articoli (2, 3 e 4) della nostra Carta costituzionale, quando definiscono i diritti e i doveri della persona come base fondamentale della nostra società.
Libertà ed uguaglianza tornano ad unire e non più a dividere perché fondati nell’azione attiva a favore della cittadinanza attraverso l’espressione del valore della fraternità.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del reddito minimo
di cittadinanza)
di cittadinanza)
1.
Al fine di dare attuazione ai princìpi fondamentali sanciti
dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, e ai princìpi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della
Costituzione è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2012, il reddito
minimo di cittadinanza.
2.
Il reddito minimo di cittadinanza ha lo scopo di favorire la
cittadinanza attraverso l’inclusione sociale in particolar modo per i
lavoratori disoccupati, inoccupati o precariamente occupati ovvero per
quei cittadini che intendano intraprendere un percorso lavorativo o
cambiare quello già intrapreso da tempo, quale misura di contrasto alla
disuguaglianza sociale e all’esclusione sociale nonché quale strumento
di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico,
all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di
marginalità nella società e nel mercato del lavoro.
3. Le prestazioni del reddito minimo di cittadinanza sono garantite uniformemente su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione . Lo Stato concorre al finanziamento delle prestazioni del reddito minimo di cittadinanza nel rispetto di quanto previsto dai commi secondo, terzo e quinto dell’ articolo 119 della Costituzione ; in caso di inadempienza da parte delle regioni, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all’ articolo 120, secondo comma, della Costituzione .
3. Le prestazioni del reddito minimo di cittadinanza sono garantite uniformemente su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione . Lo Stato concorre al finanziamento delle prestazioni del reddito minimo di cittadinanza nel rispetto di quanto previsto dai commi secondo, terzo e quinto dell’ articolo 119 della Costituzione ; in caso di inadempienza da parte delle regioni, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all’ articolo 120, secondo comma, della Costituzione .
(Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:
a) «reddito
minimo di cittadinanza»: quell’insieme di forme reddituali dirette ed
indirette che assicurino un’esistenza libera e dignitosa;
b) «centri per l’impiego»: le strutture previste dall’ articolo 29 della legge regionale della regione Lazio 7 agosto 1998, n. 38 ;
c) «disoccupati»: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro dipendente o cessato un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
d) «inoccupati»: coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione;
e) «lavoratori precariamente occupati»: i lavoratori che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , come modificati dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 , e dall’ articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002 ;
f) «lavoratori privi di retribuzione»: i lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’ articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , e successive modificazioni;
g) «cittadini privi di lavoro»: i cittadini che o non lavorino più da tempo per necessità o scelta e i cittadini che stiano cambiando settore e formazione di lavoro.
c) «disoccupati»: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro dipendente o cessato un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
d) «inoccupati»: coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione;
e) «lavoratori precariamente occupati»: i lavoratori che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , come modificati dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 , e dall’ articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002 ;
f) «lavoratori privi di retribuzione»: i lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’ articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , e successive modificazioni;
g) «cittadini privi di lavoro»: i cittadini che o non lavorino più da tempo per necessità o scelta e i cittadini che stiano cambiando settore e formazione di lavoro.
(Reddito minimo di cittadinanza)
1. Il reddito minimo di cittadinanza si articola nelle seguenti prestazioni:
a) per i soggetti beneficiari definiti all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) ,
in somme di denaro non superiori a 7.000 euro l’anno, rivalutate sulla
base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT);
b) per i soggetti beneficiari definiti all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) ,
in somme di denaro non superiori a 7.000 euro l’anno, rivalutate sulla
base degli indici sul costo della vita elaborati dall’ISTAT, calcolate
tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito
percepito nell’anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel
regolamento di cui all’articolo 5, comma 2. In ogni caso la somma tra il
reddito percepito nell’anno precedente e il beneficio erogato non può
essere superiore a 7.000 euro.
2.
Le prestazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili dai soggetti
beneficiari con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi i
trattamenti di cassa integrazione, previdenziali ed assistenziali
erogati dallo Stato, da enti pubblici, dalle regioni e dai comuni.
3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi.
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1.
Sono beneficiari del reddito minimo di cittadinanza di cui all’articolo
1, i soggetti definiti all’articolo 2, comma 1, lettere c) , d) , e) , f) e g).
2.
I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della
presentazione dell’istanza per l’accesso alle prestazioni di cui
all’articolo 3, i seguenti requisiti:
a) residenza nella regione di residenza da almeno ventiquattro mesi;
a) residenza nella regione di residenza da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l’impiego, ad eccezione dei soggetti indicati alle lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 2;
c) reddito personale imponibile e redditi diversi non superiori alla soglia di povertà indicata dall’ISTAT nell’anno precedente la presentazione dell’istanza;
d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
c) reddito personale imponibile e redditi diversi non superiori alla soglia di povertà indicata dall’ISTAT nell’anno precedente la presentazione dell’istanza;
d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
(Compiti delle regioni e degli enti locali)
1. In sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ,
e successive modificazioni, sono definite, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per il
riconoscimento e l’erogazione delle prestazioni del reddito minimo di
cittadinanza, in misura uniforme, su tutto il territorio nazionale.
2.
Le regioni, di concerto con i comuni e gli enti locali, nel rispetto
delle linee guida di cui al comma 1, adottano il regolamento per
l’erogazione del reddito minimo di cittadinanza. In particolare il
regolamento stabilisce le modalità di accesso alle prestazioni di cui
all’articolo 3, le modalità di sospensione, esclusione e decadenza dalle
prestazioni medesime.
3. Le regioni nello stabilire le modalità di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 3 devono tener conto che:
3. Le regioni nello stabilire le modalità di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 3 devono tener conto che:
a) i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2,
presentano annualmente istanza al comune di residenza che provvede a
trasmetterle al centro dell’impiego territorialmente competente;
b) entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ogni Giunta regionale, d’intesa con le rappresentanze istituzionali
degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli
organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle categorie
svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i
criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra
l’altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato
del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all’età, alle
condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e
sensoriale, all’area geografica di appartenenza in relazione al tasso di
disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e
patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché
alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze
lavorative locali, individuati dalla regione nell’ambito della
programmazione dell’offerta formativa;
c) è demandata ai comuni, quali enti erogatori del beneficio, l’adozione della specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni, di cui alla lettera b) , il controllo delle stesse e della sussistenza dei requisiti. A tale scopo i comuni hanno accesso, solo per i beneficiari ed i richiedenti, alla banca dati dell’Agenzia delle entrate;
d) i comuni presentano con cadenza annuale, all’assessorato competente in materia di lavoro della rispettiva regione, una relazione sull’utilizzo dei fondi erogati dalle regioni per le finalità di cui all’articolo 1.
c) è demandata ai comuni, quali enti erogatori del beneficio, l’adozione della specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni, di cui alla lettera b) , il controllo delle stesse e della sussistenza dei requisiti. A tale scopo i comuni hanno accesso, solo per i beneficiari ed i richiedenti, alla banca dati dell’Agenzia delle entrate;
d) i comuni presentano con cadenza annuale, all’assessorato competente in materia di lavoro della rispettiva regione, una relazione sull’utilizzo dei fondi erogati dalle regioni per le finalità di cui all’articolo 1.
(Sospensione, esclusione e decadenza
dalle prestazioni)
dalle prestazioni)
1.
Nel caso in cui uno dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1,
all’atto della presentazione dell’istanza o nelle successive sue
integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei
requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, l’erogazione delle
prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è
tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso
dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali prestazioni, pur
ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne
abbia indebitamente beneficiato.
2. Le prestazioni di cui all’articolo 3 sono sospese qualora il beneficiario:
a) venga assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;
b) partecipi a percorsi di inserimento professionale;
c) assuma contratti od obbligazioni come lavoratore autonomo in misura da non rientrare nelle condizioni previste per l’istanza di cui all’articolo 4, comma 2.
c) assuma contratti od obbligazioni come lavoratore autonomo in misura da non rientrare nelle condizioni previste per l’istanza di cui all’articolo 4, comma 2.
3.
Il reddito minimo di cittadinanza decade al compimento dell’età di 65
anni ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile.
4.
La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 opera nel caso in
cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga
un’attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi,
qualora percepisca un reddito imponibile superiore al reddito minimo di
cittadinanza.
5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente competente.
6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego. In tal senso è prevista domanda di appello e riconoscimento della non congruità all’amministrazione del comune responsabile dell’erogazione, del controllo e della sussistenza del titolo di beneficio del reddito minimo di cittadinanza. Allo scopo di garantire equità nel giudizio la regione, d’intesa con le amministrazioni comunali, elabora un regolamento specifico entro trenta giorni dalla prima applicazione dell’erogazione del beneficio.
5. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 i comuni ne trascrivono le motivazioni e inviano copia ai centro per l’impiego e alla regione.
5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente competente.
6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego. In tal senso è prevista domanda di appello e riconoscimento della non congruità all’amministrazione del comune responsabile dell’erogazione, del controllo e della sussistenza del titolo di beneficio del reddito minimo di cittadinanza. Allo scopo di garantire equità nel giudizio la regione, d’intesa con le amministrazioni comunali, elabora un regolamento specifico entro trenta giorni dalla prima applicazione dell’erogazione del beneficio.
5. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 i comuni ne trascrivono le motivazioni e inviano copia ai centro per l’impiego e alla regione.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge, valutati in 10 miliardi di euro a decorrere
dall’anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate e sui
maggiori risparmi di spesa di cui al presente articolo. Alla copertura
dell’onere concorrono i risparmi di spesa derivanti dal divieto di
cumulo delle prestazioni ai sensi del comma 2 dell’articolo 3.
2.
Nelle more del riordino della disciplina fiscale in materia di rendite
finanziarie, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale
e sui redditi diversi, di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
è innalzata al 20 per cento per i redditi maturati a decorrere dal
2012, ad eccezione dei rendimenti da titoli di Stato cui continua ad
applicarsi l’aliquota del 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel
regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31
dicembre 2011 sono convertite in crediti d’imposta all’aliquota del 12,5
per cento. Tali crediti sono compensabili con l’imposta sostitutiva
dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo
previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno
la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel
regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il
complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o
amministrazione, versando un’imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui
redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2011. I proventi
degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella
categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato
di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi
dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all’imposta
sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati
negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31
dicembre 2011 sono convertiti in crediti d’imposta pari al 12,5 per
cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società
di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o
azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di
interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal
soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con
altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti all’imposta sul
reddito delle società (IRES) che possono utilizzarli a loro volta in
compensazione. La somma dei crediti ceduti e compensati non può superare
in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La
ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se
rappresentati da certificati, è ridotta al 20 per cento.
3. Alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell’ articolo 13- bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e successive modificazioni, e dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 , si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un’imposta straordinaria sul patrimonio relativo all’intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un’aliquota aggiuntiva pari al 2 per cento. L’imposta è prelevata dall’intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio o alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta. Il versamento dell’imposta si effettua con le medesime modalità di cui all’ articolo 13- bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e successive modificazioni, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria entro il predetto termine, l’intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento dovuto nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell’effettivo versamento gli interessi di mora di cui all’ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni. È inoltre applicabile la sanzione di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e successive modificazioni.
4. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dell’1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto dal documento di economia e finanza di cui all’ articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni, e fissato nella deliberazione parlamentare approvativa dello stesso.
5. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4 del presente articolo, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’ articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21, commi 6 e 7, e successive modificazioni, della medesima legge n. 196 del 2009 . In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
6. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4, propone ogni anno, nell’ambito del disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15 , per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.
7. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’ articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’ articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133 . L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
3. Alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell’ articolo 13- bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e successive modificazioni, e dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 , si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un’imposta straordinaria sul patrimonio relativo all’intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un’aliquota aggiuntiva pari al 2 per cento. L’imposta è prelevata dall’intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio o alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta. Il versamento dell’imposta si effettua con le medesime modalità di cui all’ articolo 13- bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e successive modificazioni, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria entro il predetto termine, l’intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento dovuto nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell’effettivo versamento gli interessi di mora di cui all’ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni. È inoltre applicabile la sanzione di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e successive modificazioni.
4. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dell’1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto dal documento di economia e finanza di cui all’ articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni, e fissato nella deliberazione parlamentare approvativa dello stesso.
5. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4 del presente articolo, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’ articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21, commi 6 e 7, e successive modificazioni, della medesima legge n. 196 del 2009 . In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
6. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4, propone ogni anno, nell’ambito del disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15 , per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.
7. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’ articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’ articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133 . L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri e vice ministri;
c) sottosegretari di Stato;
d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
e) presidenti di autorità indipendenti.
c) sottosegretari di Stato;
d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
e) presidenti di autorità indipendenti.
8. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ,
tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e
che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso
dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede
all’individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro
dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al
comma 7 devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2011.
9.
Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e
dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare
entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell’ articolo 17, comma 4- bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su
base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente
funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a
seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro
dell’interno, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e
l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà
pubblica, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio delle
funzioni statali sul territorio.
(Soppressione di enti previdenziali e delega al Governo in materia di riordino di enti)
1.
Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e
dei costi di funzionamento degli enti previdenziali, a decorrere dal 1º
gennaio 2012 è costituito l’Istituto di previdenza generale (IPG). L’IPG
esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono
soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
2.
L’IPG succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data
del 31 dicembre 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati
centrali regionali e provinciali dell’INPS e i comitati di vigilanza
delle gestioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso
tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell’IPG. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, è nominato il Commissario straordinario
dell’IPG. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario
predispone lo statuto dell’IPG, da emanare entro i successivi due mesi
ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le
attribuzioni degli organi dell’IPG, che sono individuati come segue:
a) il presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;
a) il presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;
b) il
consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, e
composto da cinque membri, che dura in carica quattro anni;
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il consiglio dura in carica quattro anni;
d) il collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il consiglio dura in carica quattro anni;
d) il collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
3.
Alla costituzione degli organi di cui al comma 2 si provvede a
decorrere dal 1º gennaio 2013. Lo statuto reca disposizioni sulla
formazione dei bilanci dell’IPG volte ad assicurare piena e separata
evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente
previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio
prioritario dell’unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento
dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di
strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del
patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario
predispone, entro il 31 dicembre 2012, un Piano strategico-operativo
per l’organizzazione dell’IPG e la piena attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 e al presente comma, da avviare entro il 1º
gennaio 2013. Il Piano di cui al presente comma è approvato dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione.
4.
Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale, è delegato ad adottare un
decreto legislativo, finalizzato al riordino e alla riduzione degli enti
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
con compiti e funzioni nell’ambito del settore agroalimentare, con
l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) incorporazione
e fusione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali allo scopo di rendere maggiormente efficienti i
servizi offerti nell’ambito del settore agroalimentare ed eliminare le
sovrapposizioni negli interventi;
c) incentivazione di una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;
d) potenziamento delle misure per la valorizzazione e il sostegno alle imprese operanti nel settore agroalimentare.
c) incentivazione di una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;
d) potenziamento delle misure per la valorizzazione e il sostegno alle imprese operanti nel settore agroalimentare.
5.
Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4, previa intesa da
sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ,
è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il
loro parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso il termine per l’espressione del parere
parlamentare, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare,
ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso il termine per l’espressione del parere
parlamentare, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via
definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito
dell’espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi
all’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle
Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono
indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa. Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 4, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui
al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive. Dalle disposizioni di cui al presente comma
devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2012. In caso di accertamento di minori economie rispetto
agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente
riduzione, delle dotazioni di bilancio relative a spese non
obbligatorie del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad
essa assegnato.
(Delega al Governo in materia
di razionalizzazione degli interventi
per il sostegno al reddito)
di razionalizzazione degli interventi
per il sostegno al reddito)
1.
I risparmi di spesa derivanti dal divieto di cumulo del reddito minimo
di cittadinanza con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi
compresi i trattamenti di cassa integrazione, previdenziali ed
assistenziali erogati dallo Stato, da enti pubblici, dalle regioni e dai
comuni, di cui al comma 2 dell’articolo 3, sono utilizzati
integralmente, fino a concorrenza dei relativi oneri per la copertura
delle disposizioni di cui alla presente legge.
2.
Ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più
decreti legislativi finalizzati alla razionalizzazione e al riordino dei
diversi trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti
di cassa integrazione, previdenziali ed assistenziali erogati in favore
dei soggetti beneficiari delle prestazioni di cui all’articolo 3,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione
degli interventi per il sostegno al reddito al fine di eliminare le
duplicazioni degli interventi, sgravi fiscali, incentivi, crediti di
imposta, contributi in favore dei soggetti beneficiari del reddito
minimo di cittadinanza;
b) razionalizzazione
delle compartecipazioni e dei trasferimenti dello Stato in favore di
regioni ed enti locali per il finanziamento delle politiche di sostegno
al reddito.
3.
Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2, previa intesa da
sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ,
è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il
loro parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso il termine per l’espressione del parere
parlamentare, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare,
ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso il termine per l’espressione del parere
parlamentare, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via
definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito
dell’espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi
all’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle
Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono
indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa. Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 2 del presente articolo, il Governo può adottare, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e
secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo
recante disposizioni integrative e correttive.
mercoledì 25 gennaio 2012
Dal Blog del Corsera la Nuvola del lavoro vi presento la mia intervista sul tema del Turismo e Ricezione turistica e Professioni turistiche culturali
Lorenzo vive a Roma, ha 30 anni, si è laureato nel 2007 in "Beni culturali per operatori del turismo" all'Università di Tor Vergata. Il suo sogno è fare la guida turistica, ma il suo percorso - così come quello di tanti altri giovani nella sua situazione - è stato molto accidentato.
Dice Lorenzo: "Mi sono laureato in quel corso di Laurea perché volevo fare la guida turistica, ma il decreto Bersani ha rimescolato le carte in tavola e, quando mi sono laureato, non ho potuto far nulla". La Legge n. 40 del 2007 ha, infatti, abolito per i laureati in archeologia e storia dell'arte il duro esame necessario per conseguire il patentino di abilitazione e ha introdotto un percorso semplificato per l'accesso alla professione di guida turistica. Il problema di Lorenzo nasce proprio dal fatto che il suo corso di laurea non è stato riconosciuto come equipollente, rendendo praticamente nullo l'effetto della norma per il suo specifico percorso. Eppure quel corso di laurea era nato proprio per fornire le competenze necessarie al mestiere, curando particolarmente la creazione di percorsi turistici storico artistici.
Conseguita la laurea triennale, Lorenzo decide allora di iscriversi a "Storia dell'Arte". Questa laurea gli avrebbe permesso di accedere alla professione di guida turistica attraverso la procedura semplificata prevista dalla Legge n. 40/2007. Dopo un anno, però, Lorenzo capisce che lì non avrebbe appreso nessuna competenza pratica, oltre a quelle già acquisite,utile a svolgere la sua amata professione. Decide così di abbandonare gli studi.
Ottiene, tuttavia, nel 2009, il patentino di accompagnatore turistico. Cosa ben diversa dalla guida, ma è il mestiere che più vi si avvicina. Anche qui arrivano i problemi. Tutti coloro che assumono accompagnatori turistici o anche semplici receptionist, richiedono molta esperienza sul campo. Esperienza che Lorenzo non può fare perché nessuno gli permette di accedere in alcun modo all'esercizio della professione, nemmeno come semplice stagista. La sua invalidità civile al 46% gli impone, infatti, di tenere un cappello. Come ci dice Lorenzo, "questo è un problema e, infatti, spesso mi sono sentito dire di no perché il capo coperto non è ammesso".
Una volta ci arrivò vicino a fare qualcosa di simile ad una esperienza sul campo: partecipò a un corso a pagamento che prevedeva, oltre alla formazione in aula, anche un periodo di apprendimento on the job. Purtroppo l'hotel presso cui si sarebbe svolto lo stage ha cessato l'attività poco prima del suo inserimento e, quindi, per lui niente stage; solo l'attestato di frequenza.
Nel giugno 2011 è entrato in vigore il nuovo codice del turismo. Lorenzo spera che possa essere per lui la volta buona. Nella Regione Lazio l'accesso alle professioni turistiche è di competenze delle Province: "Mi auguro - conclude Lorenzo - che la Giunta Zingaretti si ricordi degli albi esistenti e inviti gli operatori del settore a tenerne conto. Della molteplicità di guide e accompagnatori presenti nella Provincia di Roma, alcuni nemmeno detengono i titoli e la formazione necessaria. Grazie al mio patentino potrei almeno lavorare come accompagnatore".
Dice Lorenzo: "Mi sono laureato in quel corso di Laurea perché volevo fare la guida turistica, ma il decreto Bersani ha rimescolato le carte in tavola e, quando mi sono laureato, non ho potuto far nulla". La Legge n. 40 del 2007 ha, infatti, abolito per i laureati in archeologia e storia dell'arte il duro esame necessario per conseguire il patentino di abilitazione e ha introdotto un percorso semplificato per l'accesso alla professione di guida turistica. Il problema di Lorenzo nasce proprio dal fatto che il suo corso di laurea non è stato riconosciuto come equipollente, rendendo praticamente nullo l'effetto della norma per il suo specifico percorso. Eppure quel corso di laurea era nato proprio per fornire le competenze necessarie al mestiere, curando particolarmente la creazione di percorsi turistici storico artistici.
Conseguita la laurea triennale, Lorenzo decide allora di iscriversi a "Storia dell'Arte". Questa laurea gli avrebbe permesso di accedere alla professione di guida turistica attraverso la procedura semplificata prevista dalla Legge n. 40/2007. Dopo un anno, però, Lorenzo capisce che lì non avrebbe appreso nessuna competenza pratica, oltre a quelle già acquisite,utile a svolgere la sua amata professione. Decide così di abbandonare gli studi.
Ottiene, tuttavia, nel 2009, il patentino di accompagnatore turistico. Cosa ben diversa dalla guida, ma è il mestiere che più vi si avvicina. Anche qui arrivano i problemi. Tutti coloro che assumono accompagnatori turistici o anche semplici receptionist, richiedono molta esperienza sul campo. Esperienza che Lorenzo non può fare perché nessuno gli permette di accedere in alcun modo all'esercizio della professione, nemmeno come semplice stagista. La sua invalidità civile al 46% gli impone, infatti, di tenere un cappello. Come ci dice Lorenzo, "questo è un problema e, infatti, spesso mi sono sentito dire di no perché il capo coperto non è ammesso".
Una volta ci arrivò vicino a fare qualcosa di simile ad una esperienza sul campo: partecipò a un corso a pagamento che prevedeva, oltre alla formazione in aula, anche un periodo di apprendimento on the job. Purtroppo l'hotel presso cui si sarebbe svolto lo stage ha cessato l'attività poco prima del suo inserimento e, quindi, per lui niente stage; solo l'attestato di frequenza.
Nel giugno 2011 è entrato in vigore il nuovo codice del turismo. Lorenzo spera che possa essere per lui la volta buona. Nella Regione Lazio l'accesso alle professioni turistiche è di competenze delle Province: "Mi auguro - conclude Lorenzo - che la Giunta Zingaretti si ricordi degli albi esistenti e inviti gli operatori del settore a tenerne conto. Della molteplicità di guide e accompagnatori presenti nella Provincia di Roma, alcuni nemmeno detengono i titoli e la formazione necessaria. Grazie al mio patentino potrei almeno lavorare come accompagnatore".
martedì 24 gennaio 2012
Filehosting addio. Chiudono in massa.
Dopo la chiusura di Megaupload, Megavideo,
Megaporn avvenuta la scorsa settimana e l’addio alla condivisione di
file da parte di Filesonic di poche ore fa, è di oggi la notizia che
altri servizi di storage online stanno seguendo la strada di Filesonic:
anche Fileserve, FileJungle, FilePost, UploadStation, Uploaded, VideoBB,
VideoZer e altri hanno deciso di chiudere i loro servizi di
condivisione.
Questa decisione è stata presa in quanto i server utilizzati da questi siti sono statunitensi e i loro gestori rischiano serie ripercussioni giudiziarie come è avvenuto per i tre “Mega”. Per limitare il più possibile i danni sono attualmente in corso sia da parte dei servizi di condivisione in chiusura, sia da altri ancora attivi, delle massicce operazioni di “pulizia” intente a rimuovere il materiale coperto da diritti d’autore presente e bannare gli utenti che non hanno rispettato i Termini Di Servizio. Per disincentivare il caricamento di materiale illegale sono stati anche rimossi i premi assegnati agli utenti che caricavano più file e/o che inserivano il materiale più scaricato. Nel frattempo cresce sempre di più il malcontento degli utenti che hanno acquistato account privilegiati sui portali chiusi e che non hanno più accesso ai loro materiale.

Questa decisione è stata presa in quanto i server utilizzati da questi siti sono statunitensi e i loro gestori rischiano serie ripercussioni giudiziarie come è avvenuto per i tre “Mega”. Per limitare il più possibile i danni sono attualmente in corso sia da parte dei servizi di condivisione in chiusura, sia da altri ancora attivi, delle massicce operazioni di “pulizia” intente a rimuovere il materiale coperto da diritti d’autore presente e bannare gli utenti che non hanno rispettato i Termini Di Servizio. Per disincentivare il caricamento di materiale illegale sono stati anche rimossi i premi assegnati agli utenti che caricavano più file e/o che inserivano il materiale più scaricato. Nel frattempo cresce sempre di più il malcontento degli utenti che hanno acquistato account privilegiati sui portali chiusi e che non hanno più accesso ai loro materiale.
Chris Dodd corrompe Washington D.C. per ottenere voti a favore della SOPA e PIPA
Dear Lorenzo,
It’s come to this. Motion Picture Association of America President Chris Dodd has threatened to cut off Hollywood campaign contributions to any member of Congress who doesn’t pass his Internet-censorship legislation. He said: “Those who count on quote ‘Hollywood’ for support need to understand that this industry is watching very carefully who’s going to stand up for them when their job is at stake ... Don’t ask me to write a check for you when you think your job is at risk and then don’t pay any attention to me when my job is at stake.”1Translation: Politicians who oppose the Stop Online Piracy Act (SOPA) or the Protect IP Act (PIPA) could be out of a job if they don’t obey Hollywood. This is what corruption looks like in Washington. It’s outrageous that Dodd — himself a former senator — is leveling these threats. Our elected officials must send a signal back to Dodd and all other lobbyists that our nation’s laws can’t be bought. Today, Free Press is calling for the top congressional recipients of the MPAA’s cash to give it back. Congress must make it clear to the world that it won’t be bullied and bribed into supporting censorship. Dodd’s statement exposes an ugly truth about Washington: All too often, big corporations expect big favors in return for big checks. The MPAA assumed it could buy itself a new law in the form of SOPA and PIPA — but last week’s grassroots uprising, in which millions took action against the bills, put an end to that. Now Dodd is trying to blackmail Washington until he gets his way. It’s time to reject pay-for-play politics. Over the last three years, the MPAA has contributed more than $85,000 to Congress.2 Sens. Patrick Leahy (Vt.) and Dianne Feinstein (Calif.), Rep. John Boehner (Ohio) and Sen. Mitch McConnell (Ky.) are high on the list of recipients. With your help we can urge these and other members of Congress to stand up to Dodd’s threats. Sign our letter to the top recipients of the MPAA’s dirty money and the Free Press Action Fund will see that they get your message. By getting these politicians to return the MPAA’s money we will let all corporate lobbyists know that this is no way to run a democracy. Thanks, Josh Levy Internet Campaign Director Free Press Action Fund SavetheInternet.com 1. Ed Henry, “Chris Dodd Warns of Hollywood Backlash Against Obama over Anti-Piracy Bill,” Fox News, Jan. 23, 2012: http://act2.freepress. 2. Influence Explorer.com: http://act2.freepress.net/go/ |
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Viceministro del Lavoro Michel Martone "Se non ti laurei a 28 anni sei uno sfigato".
Viceministro del Lavoro Michel Martone
"Se non ti laurei a 28 anni sei uno sfigato".
Ritratti
E questo è il ‘giovane’ al governo:
“Se non ti laurei a 28 anni sei uno sfigato”.
di Susanna Turco
Figlio di un potente amico di Previti. Raccomandato da
Sacconi, ma anche da Brunetta, ma anche da Montezemolo. Una cattedra
ottenuta con un concorso molto all’italiana. Storia vera del rampante
sottosegretario Michel Martone
(17 gennaio 2012)
Michel Martone - figlio di Antonio, di cui si dirà - Martone il giovane, giuslavorista, l’under 40 dell’esecutivo con un curriculum da paura, è entrato da viceministro al Lavoro con titoloni sui giornali. Dell’atteso exploit, però, non si ha traccia. E’ scomparso. Non c’è armonia col ministro Elsa Fornero, si vocifera. A oggi non è nemmeno chiaro quali ambiti di competenza abbia. A Natale il governo ha approvato le sue deleghe, ma con la fumosa dizione “funzioni particolari”. Mistero. Una sparizione sorprendente. Anche perché - raccontano - “è una vita che studia da ministro”.
Eppure, addentrandosi tra biografia e rapporti ramificati, una chiave la si trova. Si capisce, per esempio, che Martone il giovane è in realtà un giovane-vecchio: il contrario di un outsider. Piuttosto, il pezzetto di un establishment non del tutto meritocratico.
Uno che ha saputo coniugare con secolare abilità l’autopromozione, la carriera accademica, e l’avere un ben introdotto papà (il giudice Martone, ex presidente dell’Authority scioperi, già assiduo dello studio Previti, da ultimo sulle cronache per aver partecipato a un pranzo della P3 a casa di Verdini).
L’abilità sta nell’amalgama: è impossibile distinguere un elemento dall’altro. Come dimostra, fra l’altro, ciò che accadde quando il Pd Pietro Ichino attaccò l’allora ministro Renato Brunetta, colpevole di aver dato a Martone junior una consulenza da 40 mila euro, avendo nominato Martone senior presidente della Civit (la Commissione “antifannulloni”). Sciocchezze, replicò Brunetta: “La consulenza è precedente alla nomina, semmai allora il figlio ha raccomandato il padre”.
Eccolo l’amalgama: e tutto tiene, l’uovo e la gallina. E’ invidiabile e oliata, del resto, la disinvoltura con la quale Martone racconta di fare oggi il viceministro dopo aver “solo mandato un curriculum” a Catricalà, o ricorda che ai tempi dell’università il professor Dell’Olio “mi propose di lavorare per il suo dipartimento” (all’ora fatale, Martone senior fece pubblicare per Dell’Olio un necrologio la cui metratura gli appassionati del ramo ancora ricordano). O la scioltezza con la quale ripercorre la fulminea sua carriera: a 23 anni dottorando, a 26 ricercatore (diventa anche avvocato), a 27 professore associato (a Teramo). A 29 anni - record - Martone è ordinario avendo ottenuto l’idoneità a Siena con il classico schema all’italiana (otto candidati, sei si ritirano, due vincono).
A presiedere la commissione, il professor Persiani: quello che, anni prima, “mi aveva chiesto se volevo lavorare all’Università e la mattina alle 7 mi aveva convocato”. Che fortuna. Ottimi, del resto, sono da sempre i rapporti tra Persiani e Martone Senior. “Secchioncello”, si definisce. E che sia preparato anche i detrattori lo dicono. Ancora più bravo nel tenere insieme tutto.
Negli ultimi due anni, consulente di Brunetta ma anche collaboratore di Maurizio Sacconi (suo sponsor nella nomina a viceministro), Martone è riuscito a essere anche in Italiafutura, stimato senza riserve dall’antiberlusconiano Luca di Montezemolo. Se non fosse entrato al governo, aveva già pronta la nomina a presidente di FondInps: firmata da Sacconi, poche ore prima delle dimissioni di Berlusconi.
Il suo discorso per i dieci anni dalla morte di Bettino (perché è anche membro della Fondazione Craxi), cominciò così: “Molti si chiederanno che cosa ci faccio qui”. Ecco, chiederselo non serve. E’ cosa riuscirà a fare arrivato sin qui, e con una capacità di stare al mondo che sembra diventata un peso, la vera domanda.
lunedì 23 gennaio 2012
Il Punto sulla Guerra contro la Censura negli USA e anche in Italia contro il Provvedimento del Deputato Fava (Lega Nord)
IL PUNTO
Anonymous, la protesta 2.0
In rete i dati del capo Fbi
Gli hacker attivisti fanno paura al potere. Così stanno protestando per la chiusura di Megaupload di TIZIANO TONIUTTI
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I dirigenti di Megaupload in tribunale
PER ORA è cronaca: la chiusura 1 della piattaforma di condivisione Megaupload/Megavideo da parte dell’Fbi ha provocato una contromossa di Anonymous, la legione di hacker senza volto e senza nome, che ha sferrato un attacco verso importanti siti istituzionali e commerciali statunitensi. Giù le homepage del dipartimento di Giustizia, della Riaa e della Mpaa, le potentissime associazioni delle industrie discografiche e cinematografiche Usa. In Rete perfino i dati personali del capo della Fbi, Robert Muller: una beffa atroce: E giù anche il sito della Universal, tanto per gradire. Certo azioni illegali, a fronte della legalità dell'intervento federale su Megavideo. Ma che hanno un peso di rilievo assoluto nella ridefinizione della bilancia dei poteri nell'epoca digitale, e sono il tornasole dell'esistenza di categorie nuove, e della necessità di codificarle nella legalità e nella società.
Per ora è cronaca, in realtà è epica contemporanea. Hacker contro le decisioni del Federal Bureau e le pressioni delle lobby sulla politica, che per la prima volta nella Storia portano una reazione che parte dalla base della società digitale allo stesso livello di quella calata dall’alto dal potere delle amministrazioni. La web-war tra gli Usa e Anonymous è l’attualizzazione dei moti popolari. Perché la tecnologia è lo strumento principale che l’uomo contemporaneo ha per avvicinarsi alla libertà. E questo lo sa bene il potere, quanto la società. Che nelle avanguardie delle democrazie più compiute è istruita, formata ed è uscita dal tunnel dell’ipnosi televisiva e conosce mezzi e strumenti di intervento sulla realtà. Lo sa bene l’industria, consapevole di essere superata nei prodotti e negli strumenti di produzione, nell’utilizzo delle risorse umane e tecnologiche, nell’individuazione delle sorgenti di reddito e guadagno. Un ancien regime che come sempre è accaduto nella storia resisterà fino all’inevitabile travolgimento, con molte più perdite di quelle che porterebbe un’evoluzione pilotata e ragionata. Che magari potrebbe anche riconvertire al rialzo e con successo le professioni e le professionalità.
Anonymous dice al mondo e ai poteri, “come tu chiudi questo, io posso chiudere te”. Se le cronache mostrano un popolo nuovo fatto anche di gente che occupa Wall Street, le azioni di Anonymous sono dimostrazioni pratiche della ridistribuzione del potere che l’avanzamento tecnologico porta in dote. Perché è questo il denominatore della questione e non, come appare alla prima occhiata, il duello delle industrie buone e degli sceriffi contro i cattivi pirati che vogliono rubare musica e film, o almeno goderne senza pagare.
Il motto di Anonymous è un’epigrafe elegante e a suo modo poetica, in cui il concetto di divisione per zero serve a chiarire come l’unità della struttura sia indivisibile: “United as one, divided by zero”, liberamente tradotto, “Uniti siamo uno, divisi da nessuno”. Anonymous adotta uno slogan che nel tempo si è ripetuto molte volte e in molte forme. Dai moschettieri di Dumas agli Sham 69 di “If the kids are united they will never be divided”, dal romanzo d’appendice al punk degli anni 70. Ma sempre nella cultura popolare. E questo è Anonymous: cultura popolare contemporanea, agglomerato dei concetti fondativi degli ultimi decenni di mercato, di scienza, spettacolo, letteratura, musica. E’ il frutto maturo della generazione multimediale, che per la prima volta ha la consapevolezza di un potere e lo usa per insorgere contro un mondo che vede antico e che ostacola la nascita di nuove categorie. Di pensiero, di mercato, di società.
E così, è la nascita e l’esistenza di Megavideo-Megaupload, e non la sua chiusura con la forza bruta, a evidenziare la crisi di tutto un sistema industriale e sociale. Che nonostante tutto, guadagna e distribuisce dividendi: come ricorda forse involontariamente Enzo Mazza della Fimi, la federazione dell’industria musicale italiana: “La chiusura di Megaupload rappresenta un segnale forte e lancia un messaggio chiaro ed inequivocabile alle altre piattaforme che offrono servizi simili”, scrive Mazza in un comunicato ufficiale. E aggiunge: “In Italia il mercato della musica digitale legale nei primi 9 mesi del 2011, ha raggiunto il 23% con un fatturato di quasi 19 milioni di euro ed una crescita, rispetto allo stesso periodo dall’anno precedente, del 17%”. Una crescita del 17% in un anno, con la crisi che morde. E soprattutto, con Megaupload e decine di altri servizi analoghi, i cosiddetti “cyberlocker”, attivi e prosperi.
L’uomo di oggi nella migliore delle ipotesi nasce connesso a un mondo nuovo che spinge per fiorire, concimato da un mondo vecchio in crisi di evoluzione. Uno scenario che qualcuno, come Apple, ha saputo trasformare in opportunità. Chiudendo il suo ecosistema per rimanere protetti, ma anche, molto oculatamente, per non calpestare le aiuole altrui. E diventando in breve tempo leader dei nuovi mercati.
Anonymous non è quindi il Robin Hood che ridà ai poveri quello che lo sceriffo di Nottingham vuole togliere. E’ una struttura sociale determinata dalla tecnologia, con la capacità di intervenire sulle infrastrutture digitali che reggono il modo di oggi. E’ uno strumento di potere del popolo di oggi, che il popolo non ha mai avuto in questa forma e con questa forza.
Le menti di Anonymous sono potenzialmente in grado di compromettere la stabilità dei sistemi mondiali. E allo stesso tempo, di ricostruirne altri. Quello dell’elite hacker è un asse di potere globale, e assieme una rappresentanza, benché senza nome, dei nuovi popoli, mescolati e globalizzati tanto quanto le multinazionali. Dall’ultima generazione analogica, quella dei quarantenni di oggi, ai nativi digitali che usano la tecnologia d’istinto.
Il potentissimo controattacco di Anonymous ai “powers-that-be” dell’industria e della politica dimostra l’esistenza di un soggetto sociale e quindi politico che incarna un’evoluzione avvenuta. E che rende palese come una road map fatta di chiusure di siti e di server non porti da nessuna parte. Sicuramente non verso le possibili idee di futuro e di progresso che nonostante la complessità degli scenari, è possibile e doveroso tracciare.
(20 gennaio 2012)
MEGAUPLOAD
E' iniziata la grande guerra del copyright
ma gli Usa frenano sulla legge anti pirati
Dopo la Camera, anche il Senato degli Stati Uniti rinvia l'esame delle nuove norme contro il file-sharing. Eppure, secondo esperti e attivisti, la chiusura di Megaupload è il primo passo di una nuova offensiva. Che potrebbe colpire anche Google e Facebook di ALESSANDRO LONGO
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Il punto sono insomma gli effetti a cascata, globali, che partono da quella che in fondo è l'azione poliziesca delle autorità di un singolo Paese, gli Stati Uniti. Su questo ha trovato da ridire persino la commissaria europea per le nuove tecnologie Neelie Kroes, oggi: perché "l'azione unilaterale" delle autorità Usa impatta immediatamente sugli utenti anche europei. Persino su quelli che avevano usato legalmente Megaupload. Già, perché "Megaupload era un hard disk virtuale su internet e utenti anche italiani ci mettevano anche i propri file, legali, foto e documenti", nota Fulvio Sarzana, avvocato tra i massimi esperti di diritto d'autore su internet. "Adesso hanno perso tutto. Senza averne colpa e senza nemmeno che ci sia stato l'intervento di un'autorità del loro Paese", continua. È un effetto paradossale della doppia natura di internet: è uno strumento di accesso globale alle informazioni, che però sono presenti su server fisici, soggetti alle azioni giudiziarie di singoli Paesi.
Erano ben 1,7 milioni gli utenti italiani di Megaupload, secondo una stima di Fimi (Federazione industria musicale italiana). Più di eMule (990 mila utenti). Ma al primo posto, nei gusti degli italiani a caccia di musica e film, ci sono i circuiti torrent (8 milioni di utenti). Le alternative insomma abbondano, soprattutto per siti tipo Megaupload. Gli utenti infatti vi trovavano musica, film, riviste dopo aver seguito link presenti su altri siti, come forum e blog. Ma su questi ci sono anche link, per le stesse opere, verso molte alternative: Filesonic, Fileserve, Mediafire, Depositfiles e decine di altri. Megaupload era il più usato tra questi, certo, ma sarà presto sostituito. Sono numerosi anche i siti con film in streaming. Megavideo aveva la collezione più ricca, ma gli altri adesso cresceranno occupando l'assenza del gigante oscurato.
Fin qui l'effetto nel breve periodo. Nel giro di qualche settimana però succederà qualcos'altro, probabilmente: "E' evidente che l'industria del copyright ha deciso di avviare l'offensiva e quindi se la prenderanno anche con altri siti simili", dice Guido Scorza, avvocato esperto di questi temi. A conferma, si stanno muovendo con crescente aggressività anche le autorità italiane: "Stavamo per ottenere, da un tribunale, il blocco dell'accesso degli utenti italiani a Megaupload e Megavideo. L'Fbi ci ha anticipati: meglio così", dice Enzo Mazza, presidente di Fimi. Rincara la dose Riccardo Tozzi, presidente Anica: "Siamo favorevoli alla chiusura di quei due siti, che non sono altro che un'iniziativa di business illegale", osserva. "Non è corretto difenderli tirando in ballo la libertà di espressione. Ne sono anzi una minaccia, perché danneggiano il presupposto economico di chi si esprime con musica e film".
Alla chiusura dei siti seguirà l'azione giudiziaria, dall'esito incerto. Cioè in teoria i gestori potrebbero essere assolti e i siti venire riaperti: "non ho nulla da nascondere", ha detto ancora oggi Kim Schmitz, uno dei fondatori di Megaupload, durante l'udienza preliminare. "Certo è che nessun sito finora, simile a quei due, è stato condannato da un giudice; si è sempre trattato, anche in Italia, di sequestri preventivi- dice Scorza. Tuttavia credo che la condanna sia più probabile dell'assoluzione". Il motivo: finora questi siti, e i loro analoghi, si sono giustificati dicendo di essere puri intermediari; e che la responsabilità degli illeciti era solo degli utenti che caricavano sui siti i file pirata. "E' stata la stessa argomentazione di The Pirate Bay, un sito di torrent, che però è stato già condannato; e quello che faceva era anche meno grave: si limitava a indicizzare i file, in un motore di ricerca, mentre questi due siti li ospitavano direttamente sui propri server", spiega Scorza. Le autorità infatti stanno affermando il principio secondo cui quei siti sono illegali perché totalmente organizzati (con lucro, per altro) intorno all'attività pirata. Sarebbero quindi colpevoli di ricettazione e agevolazione alla pirateria.
Ma la caduta di questi giganti potrebbe avere un altro effetto, che riguarda davvero tutti: appassionati di file pirata e non. Di fondo, l'argomentazione "siamo solo intermediari puri, la responsabilità è dell'utente" è quella che regge buona parte di internet; è quella che permette a piattaforme come Google, Facebook, Youtube di operare senza rischiare ogni minuto multe salatissime per le azioni dei propri utenti. Idem per i provider che forniscono servizi di accesso a internet. "Temo insomma che si finirà per buttare il bambino con l'acqua sporca e che, per difendere il copyright, verranno colpiti anche i siti non orientati alla pirateria", dice Andrea Monti, avvocato fondatore dell'Alcei e noto per le battaglia per i diritti degli utenti su internet.
Monti e Scorza hanno un sospetto: che l'attacco a quei due siti sia una reazione alla battaglia di internet contro la proposta di legge Sopa. Che appunto mira ad appesantire le responsabilità, per la pirateria online, in capo a tutti i siti, anche quelli "normali". Confermano il collegamento tra i due aspetti- la mossa dell'Fbi e la battaglia per la libertà di internet- anche i commenti di Mazza: "Google e Wikipedia riflettano sulle loro battaglie per le libertà digitali visto che cosi difendono aziende criminali come Megaupload".
PIRATERIA
Effetto Megaupload sul file-sharing
Ora i cyberlocker si autocensurano
Filesonic, principale indiziato a raccogliere gli orfani dell'archivio di film e musica chiuso dall'Fbi, decide di bloccare la condivisione di materiale tra gli utenti. E altri potrebbero seguire. La mannaia Usa fa paura di MARCO CONSOLI
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I dirigenti di Megaupload in tribunale
Ma da poche ore anche Filesonic, altro gigante che permette agli utenti di caricare e condividere file sui propri server, ha sospeso il servizio di file-sharing, forse temendo un effetto valanga dell'iniziativa presa dal Dipartimento di Giustizia americano: "Tutte le funzioni di condivisione sono disabilitate", si legge sulla homepage del sito, che prosegue con un chiarissimo "Il servizio è utilizzabile solo per scaricare file che sono stati caricati dalla stessa persona". Una bella batosta per il download illegale, considerando che migliaia di link a contenuti piratati, sparsi per la rete e risalenti a Filesonic.com, sono stati istantaneamente messi fuori uso.
D'altronde il sito, che è al 166esimo posto per mole di traffico secondo i dati di Alexa (Megaupload era al 72esimo), aveva già stretto a dicembre un accordo con Vobile, società specializzata in analisi di contenuti caricati sul cloud, per far verificare i file anche compressi caricati dagli utenti sui propri server (e far rimuovere quelli illegali). E ora ha anche sospeso il sistema di pagamento, una vera e propria regola per questo tipo di siti, che premia gli utenti registrati con somme di denaro per ogni download dei contenuti da loro caricati, arrestando in pratica il meccanismo che spiega perché molti sono incentivati a copiare e caricare film e canzoni online, arrivando addirittura in alcuni casi a passare allo scanner intere riviste. Ad ogni download il loro borsellino virtuale si riempie un po' di più.
Il timore che l'inchiesta e il relativo blocco possa allargarsi a macchia d'olio potrebbe convincere altri siti a seguire l'iniziativa di Filesonic.com: questo è ora l'argomento più discusso nei forum in cui si distribuiscono link a contenuti piratati, e un segnale in tal senso è la decisione di Uploaded.to di rendere inattivo il proprio servizio di file-sharing a chi si connette dagli Stati Uniti (dove opera giurisdizionalmente l'Fbi). In maniera analoga VideoBB.com, che propone lo streaming video proprio come faceva Megavideo.com, ha deciso di bloccare per qualche ora l'accesso ai propri server per avviare una seria azione di rimozione di ogni file evidentemente illegale: gli utenti gettati nel panico perché la maggior parte dei link ora sono inattivi, sono però già pronti a migrare su piattaforme come Videoweed.com e Nomavov.com, anche se si dice online che presto anche questi potrebbero seguire l'iniziativa.
Ma la paura non riguarda solo le società: in Francia in un anno dall'introduzione della discussa Hadopi, la legge che prevede due avvertimenti scritti per chi viene pizzicato a scaricare materiale piratato, prima del terzo che equivale alla sconnessione forzata da internet, sono stati inviati 736mila "primi avvertimenti", 62mila "secondi avvertimenti" ed effettuate 165 disconnessioni. Numeri che mostrerebbero un certo effetto dissuasivo sugli utenti e sarebbero da collegare a quelli emersi da una ricerca condotta dalla Federazione internazionale dell'Industria Fonografica di cui si parla in rete, e secondo cui nello stesso periodo di tempo l'acquisto di canzoni su iTunes sarebbe aumentato del 22,5%.
Nel frattempo però, in attesa di altre novità, la macchina della fotocopia digitale va avanti. Nel momento in cui scriviamo, decine di altri siti come Oron.com, Crocko.com, Letitbit.net, Fileserve.com, Putlocker.com, Uploadc.com, Rapidshare.com, che mettono a disposizione i propri server per pellicole, software e quant'altro d'illegale, risultano attivi. La domanda è se lo saranno anche domani.
(23 gennaio 2012)
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