La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di
soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura
di infrazione 2011/2053.
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «dallo Stato
del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con
documentazione ufficiale»;
b) all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge
nazionale,» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) al comma 3-bis, le parole: «, con particolare riguardo alle
spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di
proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono
soppresse;
2) al comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell'Unione»;
d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la
seguente:
«d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell'Unione».
2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera a),»
sono soppresse.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
"Art. 3 (Aventi diritto). - 1. Il presente decreto
legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione
che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), che accompagnino
o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera
circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato
membro ospitante, conformemente alla sua legislazione
nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti
persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, non definito all'art. 2, comma 1, lettera b),
se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il
cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a
titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che
il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia
una relazione stabile debitamente attestata con
documentazione ufficiale.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame
approfondito della situazione personale e giustifica
l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.".
- Il testo degli articoli 9 e 10 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2007, come modificati dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 9 (Formalita' amministrative per i cittadini
dell'Unione ed i loro familiari). - 1. Al cittadino
dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi
dell'art. 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e'
comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e'
rilasciata immediatamente una attestazione contenente
l'indicazione del nome e della dimora del richiedente,
nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani
dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione
anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve
produrre la documentazione attestante:
a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma,
esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'art.
7, comma 1, lettera a);
b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui
all'art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita'
di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo
comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel
territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera b);
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque
denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e
per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'art.
29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n.
286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera c).
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito della disponibilita' delle risorse economiche
sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e
c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione
complessiva personale dell'interessato.
4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di
disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse
economiche sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di
cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto
previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che
non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono
presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) un documento di identita' o il passaporto in corso
di validita' ;
b) un documento rilasciato dall'autorita' competente
del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'
di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico
ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare
affetto da gravi problemi di salute, che richiedono
l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare
di un autonomo diritto di soggiorno;
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica
del familiare cittadino dell'Unione.
c-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b),
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una
stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per
l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di
iscrizione e del relativo documento di identita' si
applicano le medesime disposizioni previste per il
cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari
del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza
di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'art. 6,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a
cura delle amministrazioni comunali alla Questura
competente per territorio."
"Art. 10 (Carta di soggiorno per i familiari del
cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea). - 1. I familiari del
cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all'art. 2, trascorsi tre mesi
dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla
questura competente per territorio di residenza la «Carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione»,
redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto
del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto,
e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta
di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e'
rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e'
richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di
validita' ;
b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente
del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'
di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico
ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare
affetto da gravi problemi di salute, che richiedono
l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare
di un autonomo diritto di soggiorno ;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari.
d-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b),
di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una
stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del
rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita'
anche in caso di assenze temporanee del titolare non
superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata
superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di
assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti
motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere
dell'interessato esibire la documentazione atta a
dimostrare i fatti che consentono la perduranza di
validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma
1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e
del materiale usato per il documento.".
- Il testo dell'art. 183-ter del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O., come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 183-ter (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1.
L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli
articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in
conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'art.
20 del medesimo decreto legislativo".
Art. 2
Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi
dei consulenti di proprieta' industriale. Caso EU Pilot
2066/11/MARK.
1. All'articolo 203 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e'
abrogato.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 203 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale,
a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52,
S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 203 (Requisiti per l'iscrizione). - 1. Puo'
essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili
nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta
civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati
membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri
nei cui confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia un domicilio professionale in Italia o
nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato
membro di essa, il requisito del domicilio professionale in
Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di
Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani
l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui
all'art. 207 o abbia superato la prova attitudinale
prevista per i consulenti in proprieta' industriale al
comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115.
2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine
su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti
comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1
ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal
Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti di cui all'art. 201, comma 4-bis, che
intendono esercitare l'attivita' di rappresentanza in
Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano
automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in
proprieta' industriale, previa trasmissione da parte
dell'autorita' competente della dichiarazione preventiva di
cui all'art. 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione
delle norme professionali, di carattere professionale,
legale o amministrativo, direttamente connesse alla
qualifica professionale.
4. (abrogato).".
Art. 3
Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile
dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione
europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.
1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su
tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in
Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica
professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un
altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo
svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito
dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime
di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna
autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o
archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
Art. 4
Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di
ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione
2012/4094.
1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e'
alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria
di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la
eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo
stesso».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema
di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno
2011, n. 129, S.O., come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
"Art. 51 (Fondo nazionale di garanzia). - 1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo
nazionale di garanzia, per consentire, in caso di
insolvenza o di fallimento del venditore o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero,
nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o
meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari
al quattro per cento dell'ammontare del premio delle
polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 50,
comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1,
anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in
favore dello stesso Fondo Nazionale di Garanzia.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al
comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota
cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad
alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la
prescrizione del diritto al rimborso.
5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei
confronti del soggetto inadempiente.
6. Le modalita' di gestione e di funzionamento del
fondo sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministero dello sviluppo economico.".
Legge 6 Agosto 2013 n 97