Testo in vigore dal: 15-5-1962
al: 30-10-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano
capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da
destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o
popolare, nonche' alle opere e servizi complementari, urbani e
sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del
Consiglio comunale, alla formazione del piano.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, puo', con suo decreto, disporre la
formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della
facolta' di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da
parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessita' e, in
particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane
superiore all'8 per cento.
Piu' Comuni limitrofi che si trovano nelle condizioni di cui al
presente articolo possono costituirsi in consorzio per la formazione
di un unico piano consorziale ai sensi della presente legge.
Testo in vigore dal: 15-5-1962
al: 30-10-1971
Art. 3.
L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in
relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare e dal suo
prevedibile sviluppo per un decennio.
Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone
destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con
preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.
Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali
insistono immobili da demolirsi per ragioni igienico-sanitarie e
individuate nell'ambito di piani particolareggiati di esecuzione del
piano regolatore.
Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la
formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale
nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario
apportare modifiche a questi ultimi, si puo' procedere con varianti
agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente
legge costituisce variante al piano regolatore.
Qualora non esista piano regolatore, le zone riservate alla
edilizia economica e popolare, ai sensi dei precedenti commi, sono
comprese in un programma di fabbricazione, il quale e' compilato a
norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, ed e' approvato a norma dell'articolo 8
della presente legge.
Legge 167/1962
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