domenica 3 giugno 2012

Legge 167/1962 detta Legge Fiorentino Sullo (DC)

Testo in vigore dal: 15-5-1962
al: 30-10-1971
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  Comuni  con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano
capoluoghi  di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da
destinare  alla  costruzione  di  alloggi  a  carattere  economico  o
popolare,  nonche'  alle  opere  e  servizi  complementari,  urbani e
sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
  Tutti  gli  altri  Comuni  possono procedere, con deliberazione del
Consiglio comunale, alla formazione del piano.
  Il  Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  puo', con suo decreto, disporre la
formazione  del  piano  nei  Comuni  che  non  si siano avvalsi della
facolta'  di  cui  al comma precedente, nonostante invito motivato da
parte  del  Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessita' e, in
particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
    a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
    b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
    c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
    d)  che  abbiano  un  indice  di  affollamento,  secondo  i  dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
    e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
    f)  nei  quali  vi  sia  una  percentuale  di  abitazioni malsane
superiore all'8 per cento.
  Piu'  Comuni  limitrofi  che  si trovano nelle condizioni di cui al
presente  articolo possono costituirsi in consorzio per la formazione
di un unico piano consorziale ai sensi della presente legge. 
 
 
Testo in vigore dal: 15-5-1962
al: 30-10-1971
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO
                               Art. 3.

  L'estensione  delle  zone  da includere nei piani e' determinata in
relazione  alle esigenze dell'edilizia economica e popolare e dal suo
prevedibile sviluppo per un decennio.
  Le  aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone
destinate  ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con
preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.
  Possono  essere  comprese  nei  piani  anche  le  aree  sulle quali
insistono  immobili  da  demolirsi  per  ragioni igienico-sanitarie e
individuate  nell'ambito di piani particolareggiati di esecuzione del
piano regolatore.
  Ove  si  manifesti  l'esigenza  di reperire in parte le aree per la
formazione  dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale
nei   piani  regolatori  vigenti,  o  si  renda  comunque  necessario
apportare  modifiche  a questi ultimi, si puo' procedere con varianti
agli  stessi.  In  tal caso il piano approvato a norma della presente
legge costituisce variante al piano regolatore.
  Qualora  non  esista  piano  regolatore,  le  zone  riservate  alla
edilizia  economica  e  popolare, ai sensi dei precedenti commi, sono
comprese  in  un  programma di fabbricazione, il quale e' compilato a
norma  dell'articolo  34  della  legge  17  agosto  1942,  n. 1150, e
successive  modificazioni,  ed  e'  approvato a norma dell'articolo 8
della presente legge.
 
Legge 167/1962 
 
 
 

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