MA È VERO CHE STATE TRATTANDO PER SALVARE BERLUSCONI? Ovviamente NO!
pubblicata da Andrea Sarubbi il giorno sabato 17 marzo 2012 alle ore 9.27 ·
Copia-incollo
una nota inviatami da Donatella Ferranti, capogruppo Pd in Commissione
Giustizia, e da Andrea Orlando, che nel Pd è il responsabile Giustizia,
per rispondere alla domanda ricevuta da alcune persone che mi seguono
qui su Facebook: è vero che state trattando per salvare Berlusconi? La
risposta breve è no, quella lunga è qui sotto. Buona lettura agli uomini
e alle donne di buona volontà.
La fonte ufficiale su Facebook, Account di Andrea Sarubbi Deputato PD
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TOLLERANZA ZERO PER LA CORRUZIONE
Sull’anticorruzione nessuna trattativa per salvare Berlusconi
Sono
recentemente apparsi sui quotidiani ‘Il Sole 24ore’ e ‘Il Fatto
Quotidiano’ articoli di stampa che contengono una rappresentazione
distorta e parziale delle scelte politiche compiute dal Partito
Democratico in tema di corruzione, in particolare a proposito
dell’abrogazione del delitto di concussione. Profetizzando le
conseguenze che l’abrogazione del reato avrebbe su uno specifico
processo in corso, quello a carico di Berlusconi per il caso Ruby, si
denuncia, l’incompetenza dei parlamentari (Travaglio parla di “boiata“)
proponenti, sino a insinuare che l’intenzione o l’occasione è quella
“trattare “ una norma ‘ad personam’ che favorisca un preciso imputato in
un preciso processo.
Si tratta di una grave forma di
strumentalizzazione delle proposte del Partito Democratico, in cui le
più o meno velate accuse di incompetenza e mala fede rivolte agli
esponenti del Partito Democratico finiscono purtroppo per ritorcersi
contro chi le ha formulate.
Volendo dare un ordine temporale ai
fatti ,la prima proposta Pd con cui si abroga il delitto di concussione
risale al progetto di legge presentato al Senato in data 11 maggio
2010 (a firma Finocchiaro, Della Monica, D’Ambrosio e altri, A.S. n.
2174), quando cioè il fatto illecito Ruby , non era stato ancora
commesso . I contenuti di quella proposta sono trasfusi nel testo
presentato alla Camera dei deputati (proposta di legge del 10 novembre
2010, a prima firma Ferranti e Orlando, A.C. n. 3850) e negli
emendamenti presentati dal gruppo del Partito Democratico alla Camera in
sede di discussione del Disegno di legge sulla corruzione n. 4434
(“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).
Non si dovrebbe
poi nemmeno ricordare che pronosticare in anticipo gli esiti di processi
in corso, a seguito o a prescindere dal sopraggiungere di modifiche
legislative, è attività difficile ed incerta anche per il giurista più
avvertito. Comunque, non necessariamente all’abrogazione del reato segue
l’assoluzione dell’imputato, perlomeno ogni qualvolta possa
individuarsi una forma di continuità normativa fra la fattispecie
abrogata e le nuove, diverse o più ampie, fattispecie incriminatrici.
Nel
merito, le nostre proposte formulate in tema di corruzione sono
sintetizzabili con una unica parola d’ordine: “tolleranza zero per la
corruzione”. In quest’ottica esse non mirano ad altro che a rafforzare
al massimo grado la repressione dei fenomeni corruttivi, dando
attuazione alle convenzioni firmate dall’Italia e recependo le
sollecitazioni che provengono da anni dagli organismi internazionali.
Esse non si limitano ad abrogare il delitto di concussione, come
parzialmente si vuol far credere, ma puntano a sostituirlo con
previsioni che allarghino l’area della punibilità anche ai soggetti
privati, ed introducono o ripristinano nell’ordinamento una serie di
reati e di strumenti, al solo ed esclusivo fine di migliorare e rendere
più effettiva la lotta alla corruzione.
La priorità indiscussa è l’attuazione della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 27 gennaio 1999.
In questa direzione, si deve puntare ad armonizzare la legislazione
italiana alle indicazioni della convenzioni, non solo nel senso di
introdurre quelle fattispecie che ancora non sono presenti nel nostro
ordinamento, ma anche nel senso di uniformare i reati già presenti nel
codice all’impostazione europea ed internazionale.
E’ in
questo contesto che si inserisce l’abrogazione della fattispecie di
concussione a favore di un ampliamento delle ipotesi di estorsione e di
corruzione.
Diversamente dalla corruzione, reato a
concorso necessario che prevede la punibilità di entrambi i soggetti
dell’accordo corruttivo, nella concussione la punizione è confinata al
solo pubblico ufficiale, il quale, avrebbe coartato, in modo più
(costrizione) o meno (induzione) vigoroso, la volontà del privato. La
dazione del privato dipende dunque dalla percezione del metus publicae potestatis da parte del privato.
La concussione è da anni al centro di critiche vivaci, soprattutto nella più debole forma della concussione per induzione.
Uno fra i più autorevoli giuristi ha addirittura descritto la
concussione per induzione come una «figura cieca», che «vaga su un
confine che le è ignoto»[1]. Oltre ad essere una fattispecie sfocata, la
concussione per induzione è discutibile nel suo stesso fondamento
criminologico. Se il privato viene invitato, blandamente spinto alla
dazione da parte del pubblico ufficiale, non si può chiamarlo vittima, sostenendo che nel suo animo si sia materializzato quel metus
che anestetizza la volontà colpevole della dazione indebita, che coarta
la volontà. In molti casi il privato concusso è in realtà un
corruttore, partecipe di quel pactum sceleris. Dietro alla
volontà prava del pubblico ufficiale vi è spesso un comportamento
connivente dei privati, i quali meritano così di essere qualificati come
corruttori. Il messaggio che con le nostre proposte intendiamo
mandare ai cittadini è semplice: quando abbiano scelta, ossia quando
non siano costretti per violenza o minaccia, non devono mai piegarsi
alle suggestioni illecite provenienti da un pubblico ufficiale, cedere
alle sue richieste indebite.
D’altronde, non solo il
reato di concussione non è previsto dalla Convenzione di Strasburgo, ma
addirittura sono già diversi anni ormai che l’OCSE sollecita l’Italia
ad abbandonare questa fattispecie, che non ha equivalente nella maggior
parte delle legislazioni dei paesi occidentali. A preoccupare l’OCSE è
l’effetto potenzialmente criminogeno che connota la concussione, in
quanto si presta ad essere strumentalizzata dal corruttore per sfuggire
alla responsabilità penale: «The offence of concussione, whereby,
for example, the public official has forced a person to make a bribe
payment in order to award him/her a contract, could potentially be used
as a defence by the briber» ([2]). La
preoccupazione dell’OCSE è che il reato di concussion possa indebolire
l’effettiva applicazione della Convenzione contro la corruzione
internazionale: «the concept of “concussione” might weaken the effective application of the Convention in cases of international bribery» ([3]). Nella fase 2 di valutazione le critiche dell’OCSE alla concussione – più spesso appellata come “defence of concussione” invece che come “offence of concussione” – si sono fatte ancor più stringenti. Partono
da una nebulosa distinzione nella prassi tra corruzione e concussione
([4]) e manifestano la preoccupazione di una dilatazione dell’abuso in
chiave difensiva dell’incriminazione ([5]). Il pericolo
paventato dall’OCSE è dunque quello che dietro alla concussione si celi
il rischio di lasciare impunita una delle forme di corruzione, ma anche
quello che la mancanza di un qualsiasi reato equivalente negli altri
ordinamenti ([6]) possa minare la lotta alla corruzione internazionale e persino impedire l’estradizione all’estero di individui colpevoli. La conclusione degli osservatori OCSE è tranchant: il reato di concussione va interamente ristrutturato ([7]).
E’
in questo contesto che si muove la proposta – tanto aspramente
criticata !– di abrogare il delitto di concussione, a favore
dell’espansione delle fattispecie di estorsione e di corruzione. ([8]).
Per un verso, essa trasferisce le ipotesi di concussione per
costrizione all’interno del reato di estorsione, rispetto a cui è
caratterizzata dalla nota ulteriore del provenire la violenza o la
minaccia da un pubblico ufficiale. Per altro verso, l’altra metà della
concussione, quella per induzione, viene trasferita all’interno del
reato di corruzione.
Nell’ottica poi di assicurare una
ancora più ampia punizione della corruzione, secondo le indicazioni
provenienti dalla convenzione di Strasburgo, si introduce nel codice penale un nuovo articolo, 319-quater,
volto proprio a punire tutte le condotte corruttive finalizzate in
generale allo «svolgimento della funzione», ossia a prescindere dal
collegamento con uno specifico atto d’ufficio. E si è anche
prevista la punibilità dell’ “asservimento della funzione”, in cui
l’ufficiale si è accordato col privato per essere stabilmente a
disposizione di quest’ultimo. Sono previsioni che cercano di riassestare
l’intero quadro della corruzione, senza ignorare le maggiori difficoltà
della prassi giudiziaria, spesso legate proprio alla difficoltà di
provare il collegamento fra la dazione (o la promessa) ed un determinato
atto dell’ufficio (contrario o conforme ai doveri del pubblico
ufficiale, da compiersi o già compiuto).
La scelta di
abrogare il delitto di concussione costituisce dunque una precisa,
persino obbligata, scelta di politica criminale, che non avalli
comportamenti corruttivi di privati e punti invece ad un pieno
rispristino della legalità. Non a caso, molte delle proposte
presentate in Parlamento presentano come punto in comune proprio quello
dell’abrogazione dell’articolo 317 del codice penale (attuale reato di
concussione) in favore della sua riconduzione all’interno di altre
fattispecie (v., ad esempio, la proposta di legge a firma Garavini,gli
emendamenti all’AC 4434 in discussione alla camera ,della relatrice
Napoli , Di Pietro e altri,).
Se poi ci si muove oltre il delitto
di concussione, tutti i “buoni consigli” dei Soloni di queste ore non
fanno altro che ripetere, colpevolmente ignorandoli, i contenuti degli
emendamenti e delle proposte legislative presentati dal gruppo dei
deputati del PD. Basterebbe avere letto quei testi per scoprire che si
vuole introdurre il reato del traffico di influenze illecite, ampliare
l’ambito della corruzione fra privati, aumentare le pene della maggior
parte dei reati contro la pubblica amministrazione, introdurre il reato
di autoriciclaggio, ripristinare il falso in bilancio, allungare i
termini di prescrizione, punire più severamente i reati contro il fisco.
In aggiunta vi sono anche forme di riparazione pecuniaria punitiva
contro i corruttori, strumenti premiali per incentivare la rottura
dell’omertà che spesso caratterizza i patti corruttivi, drastiche
previsioni in materia di sanzioni accessorie, in particolare quanto
all’interdizione da pubblici uffici e altre attività.
Si
tratta di proposte perfettibili sul piano delle scelte lessicali, ma di
sicuro fondamento sul piano politico e criminologico. A guardarle senza
gli occhi del pregiudizio e della sterile polemica, queste
proposte – che traspongono obblighi europei e recepiscono valide
proposte dottrinali – sono la direzione obbligata di chi abbia veramente
a cuore la lotta alla corruzione, di chi vuole rendere davvero l’Italia
un paese civile.
[1] T. Padovani, Il confine conteso, cit., loc. cit.
[2] Review of implementation of the convention and 1997 recommendation, 1st phase, p. 3.
[3] Ibid., p. 33.
[4] «The distinction between bribery and concussione is often nebulous in practice»,
Working group on Bribery in International Financial Transaction, Report
on the application of the convention on combating bribery of foreign
public officials in international business transactions and the 1997
recommendation on combating bribery in international business
transactions (2004), §137.
[5] «The scope of the defence of concussione appears to be broad in scope and not clearly limited».
[6] «The policy reasons which underpin the defence in domestic bribery do not apply in the same manner in the foreign bribery context».
[7] «Accordingly,
the lead examiners recommend that Italy amend its legislation to
exclude the defence of concussion from the offence of foreign bribery».
[8] Nella dottrina penalistica, per la proposta il delitto di concussione per induzione, G. Fiandaca, Esigenze e prospettiva di riforma dei reati di corruzione e concussione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2000,
p. 883: «A questo scopo, e al connesso fine di scongiurare una
eccessiva dilatazione interpretativa della concussione ai danni della
corruzione, basterebbe - com'è noto - un semplice tratto di penna da
parte del legislatore: sarebbe cioè sufficiente la eliminazione della
"induzione" dal novero delle condotte prese in considerazione dalla
fattispecie incriminatrice della concussione».
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